Il DIRETTORE dell'Istituto patologia del sangue ed organi emopoietici di Sassari Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il C.C.N.L. del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato in data 7 ottobre 1996; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 cosi' come modificato dall'art. 22., comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla legge 23 dicembre 199, n. 448; Vista la delibera della Giunta amministrativa nelle funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale, n. 188/1999 dell'8 aprile 1999; Visto il disciplinare relativo alla procedura per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. succitato; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 307/2000 in data 26 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; Vista la nota del dipartimento del personale - reparto III prot. n. 1812834, pos. n. 307.193 dell'8 maggio 2001. Dispone: Art. 1. Natura e contenuto della selezione E' indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale per l'assunzione di una unita' di personale diplomato, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, punto a), del C.C.N.L. del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale o orizzontale), pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno, con oneri a carico del bilancio ordinario. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile di anno in anno in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria e comunque per un periodo non superiore a cinque anni complessivi. Successivamente non e' consentito procedere alla attivazione di un nuovo contratto a tempo parziale con il medesimo soggetto.