IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione  amministrativa  e  sulla legalizzazione ed autentiche
delle firme e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di finanza, e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicanti gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,  nell'ambito  dell'Amministrazione  della  difesa,  e
successive modificazioni;
    Visto  l'art. 3,  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente  incentivi  per  il reclutamento di volontari nelle Forze
armate;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 196, recante
norme  sull'attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in   materia   di   riordino   dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  19 febbraio  1997  concernente
l'approvazione   della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 177;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di
finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Vista la legge 28 aprile 1999, n. 188;
    Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12 dicembre  2000,  emanato  in
attuazione  dell'art. 1,  sesto comma, della citata legge n. 380/1999
nel   quale,   tra   l'altro,   si  stabilisce  che  il  reclutamento
nell'Esercito di personale femminile nella ferma breve triennale deve
essere  effettuato,  per  l'anno  2001, entro il limite dell'aliquota
massima del 30% dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  16 marzo  2000  che ha modificato il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
all'indicazione  dei  limiti  di altezza per l'ammissione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 aprile  2000,  emanato  in
attuazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  citata  legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare,
che  prevede  tra  l'altro  la  possibilita' di indicare nei bandi di
concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze
di impiego;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio militare, di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile
2000;
    Considerato che, il numero dei volontari in ferma breve reclutati
ai   sensi   del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 332/1997   risultera'   insufficiente  a  soddisfare  le  esigenze
organiche della Forza armata Esercito e che, pertanto, secondo quanto
previsto  dal  combinato  disposto  dell'art. 2,  comma 3, lettera b)
della  citata  legge  n. 186/1999  e  dell'art. 13  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 332/1997  occorre  procedere  ad un
reclutamento  straordinario  di  volontari, con ferma di tre anni, ai
sensi della legge n. 958/1986 citata in premessa;
    Tenuto   conto  che  ai  sensi  dell'art. 2  del  citato  decreto
legislativo   n. 24/2000,  il  reclutamento  del  personale  militare
femminile  delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e'
effettuato  su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il
personale  maschile,  salvo  quanto disposto dal comma 3 dello stesso
art. 2   e  quanto  previsto  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio militare del personale femminile;
    Considerato   altresi'   che,   ai   sensi   della  citata  legge
n. 958/1986,  deve  ritenersi  prioritaria  la copertura di posti con
personale militare in servizio;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001, n. 215, il quale
all'art. 29,  comma 2,  prevede  tra  l'altro  che  le  procedure  di
reclutamento  dei  volontari  di truppa in ferma prefissata avvengono
fino  al  conseguimento  delle  dotazioni  organiche  indicate  nella
tabella  A  allegata  al decreto legislativo in questione in deroga a
quanto  previsto dall'art. 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
    Visto  il  foglio  n. 3188/082301  in  data 25 giugno 2001 con il
quale  lo  Stato maggiore  dell'Esercito  stabilisce  il  numero  dei
volontari  con  ferma  breve triennale da arruolare nell'Esercito per
l'anno  2001 di cui il trenta per cento da destinare a concorrenti di
sesso femminile;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso per l'arruolamento nell'anno 2001 di
millecinquecento  volontari  con  ferma  di  tre  anni  nell'Esercito
italiano    di    cui    una    aliquota   del   trenta   per   cento
(quattrocentocinquanta) riservata ad aspiranti di sesso femminile.
    2. Possono partecipare all'arruolamento di cui al comma 1:
      a) concorrenti di sesso maschile che non abbiano ancora assolto
gli obblighi di leva e concorrenti di sesso femminile;
      b) concorrenti  in  servizio  alle  armi nell'Esercito italiano
quali militari di leva e volontari in ferma annuale.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione della difesa la
facolta'   di   sospendere   o   rinviare   le   attivita'   connesse
all'arruolamento  stesso,  in  ragione  di  esigenze  attualmente ne'
valutabili  ne'  prevedibili.  In  tal caso il Ministero della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.