IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernenti le norme per i
volontari  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e nuovi
organici  dei Sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 agosto  1977, n. 564, concernente la modifica
delle  norme  del  matrimonio  dei  militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
Finanza;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  indicante gli "specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502,
concernente  il  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto   il   decreto   ministeriale   6 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
    Visto   il   decreto   legislativo   n. 196  del  12 maggio  1995
concernente   "Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato  ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"
successivamente   integrato   e   corretto  dal  decreto  legislativo
28 febbraio 2001 n 82;
    Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Visto  il  decreto  ministeriale  19 febbraio  1997,  concernente
l'approvazione   della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della Difesa;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre
1997, n. 332, concernente "Regolamento recante norme per l'immissione
dei  volontari  delle  Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della
Difesa,  delle  Forze  di  polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana";
    Vista   il   decreto   legislativo   17 novembre   1997,  n. 398,
concernente  la  modifica  alla  disciplina  del concorso per uditore
giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni  legali,  a  norma  dell'art. 17,  commi 113 e 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo  anno  di  ferma  breve  con  quello  del personale militare in
servizio  permanente  effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Visto  il decreto ministeriale 26 gennaio 1998 recante "Struttura
ordinativa  e  competenze  della  Direzione generale per il Personale
militare del Ministero della difesa";
    Visto  il  decreto  legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
"Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche
ed  integrazioni  alle  leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo   1999  concernete
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio militare e Direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
    Visto  l'art.  20,  comma 1,  lettera  d) della legge 23 dicembre
1999,   n. 448,   il   quale   ha  fatto  venir  meno  la  disciplina
autorizzatoria  per le assunzioni di talune categorie di personale in
quanto alimentato attraverso transiti interni all'Amministrazione;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445  con  il  quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Vista la circolare n. 1700/162.200 del 17 aprile 2000 dello Stato
Maggiore  dell'Esercito, Reparto impiego delle forze ufficio dottrina
addestramento e regolamenti, concernente il controllo dell'efficienza
operativa del personale in servizio permanente dell'Esercito;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
    Vista   la   direttiva   n. 3023/41.3/PS   del   14 luglio   2000
dell'Ispettorato  logistico  dell'Esercito, dipartimento di sanita' e
veterinaria   ufficio   organizzazione   sanitaria,   concernente  il
controllo  periodico  a  campione  relativo  all'uso  delle  sostanze
stupefacenti   e   psicotrope   per  gli  aspiranti  all'arruolamento
volontario, ai volontari in servizio permanente in ferma volontaria e
di leva;
    Visto   il   foglio   n. 6148/RS/3.116/14   del  18 ottobre  2000
dell'Ispettorato  delle  scuole dell'Esercito - ufficio regolamenti e
studi,   concernente  l'entita'  dei  posti  da  mettere  a  concorso
relativamente  al  presente  bando, nonche' le modalita' ed i criteri
che   in   esso   debbono   essere  contenuti  anche  in  riferimento
all'immissione  in  servizio  permanente  nel  ruolo dei volontari di
truppa  dell'Esercito di coloro che verranno dichiarati vincitori del
concorso;
    Visto  il foglio n. 3563/082302 datato 28 giugno 2001 dello Stato
maggiore  Esercito  -  Reparto  impiego  del personale ufficio affari
giuridici,  concernente  l'aumento  dei  posti a concorso per effetto
della  legge n. 331/2000, nonche' specificazioni relative al criterio
di  valutazione  di  cui  all'art.  10, comma 1, punto 1 del presente
bando;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E   'indetto,  per  l'anno  2001,  un  concorso,  per  titoli,  a
cinquemilaquattrocentosettantacinque posti per l'immissione nel ruolo
dei   volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito,
riservato:
      1)  ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale
e  quinquennale  ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Esercito in ferma
triennale  e  quinquennale  in  servizio da almeno 24 mesi decorrenti
dall'ammissione alla ferma breve triennale o quinquennale e posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso;
      2)  ai sergenti di complemento dell'Esercito in ferma triennale
e  quinquennale  ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Esercito in ferma
triennale  e  quinquennale  collocati in congedo per aver ultimato la
ferma contratta in data successiva al 1o settembre 1995.
    Lo  svolgimento  del  concorso  prevede la valutazione dei titoli
posseduti dal candidato previsti al successivo art. 10.
    Ai  vincitori sara' assegnata una delle specializzazioni previste
per  il  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in servizio permanente in
relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.