IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
    Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
    Visto  il  decreto-legge  18 gennaio  1992,  n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto  il  regolamento  interno  per  la Scuola sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8 giugno  1993 e
successive  modificazioni che saranno poste in essere in applicazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 2000, n. 24;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
e integrazioni;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39    e   successive   modificazioni   (programmazione   delle
assunzioni);
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  recante  "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", art. 18, comma 2;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380 concernente "delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
17 marzo  2000,  recante  modificazioni al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 109  del  12 maggio  2001,
relativo  all'autorizzazione  a  bandire  concorsi  per  l'immissione
nell'anno 2002;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  particolare riferimento
all'art. 2, comma 2;
    Viste  le  direttive  tecniche  in  data  19  aprile  2000  della
Direzione  Generale della Sanita' Militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443;
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numeri 444 e 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono disponibili
circa   300   posti  vacanti  da  ricoprire,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  per  il 70% mediante pubblico
concorso  e  superamento  di  apposito corso della durata di due anni
accademici  e  per  il  restante 30% mediante concorso interno aperto
agli  appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata
due  terzi  di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli
appuntati  e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito
corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.
    Considerato  che  alla data di pubblicazione del presente decreto
le  aliquote  di  personale  femminile  da ammettere al corso allievi
marescialli  nell'anno  2002  -  ai sensi dell'art. 1, comma 6, della
legge 20 ottobre 1999 n. 380 - non sono state ancora fissate;
    Considerato   che  nel  precedente  analogo  concorso  l'aliquota
massima di personale femminile da ammettere al corso e' stata fissata
nel 20% dei posti a concorso;
    Ravvisata  la necessita' di quantificare il numero di concorrenti
per  ogni  sesso,  da  ammettere  alla  prova  scritta  stabilita dal
12 maggio  1995,  n. 198, art. 17, modificato con decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
    Considerata  la necessita' di sottoporre i concorrenti a prove di
forza,  resistenza  ed agilita', atte a verificare la capacita' degli
stessi   di   superare  i  disagi  insiti  nell'impegnativo  iter  di
formazione militare del maresciallo dei carabinieri,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   E'  indetto  un  concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per
l'ammissione  al  settimo  corso  biennale 2002-2004 di duecentodieci
allievi  marescialli  del  ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
Ove  non  specificato  il sesso, ogni disposizione del presente bando
dovra'  intendersi  rivolta  sia  ai  cittadini di sesso maschile che
femminile.
    L'aliquota  di  personale  femminile  da ammettere al corso sara'
definita con successivo decreto ministeriale.
    2. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da
immettere  al  corso  di  cui  al precedente comma, sono stabilite le
seguenti riserve:
      a) trentacinque  posti  ai candidati in possesso dell'attestato
di  bilinguismo  in  corso  di  validita',  riferito  a  livello  non
inferiore  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado
previsto  dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano
esplicita   richiesta  nella  domanda,  precisando  in  quale  lingua
intendono sostenere le prove concorsuali;
      b) due  posti  ai  candidati  orfani  ed ai congiunti di coloro
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero rimasti
invalidi di cui all'art. 18, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di
graduatoria.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova  preliminare  di  cultura  a  carattere  generale, che
l'Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  qualora il numero dei
partecipanti al concorso superi le tremilaottocento unita';
      b) prova  scritta,  intesa  ad accertare il grado di conoscenza
della lingua italiana;
      c) prova di efficienza fisica;
      d) accertamenti sanitari;
      e) accertamento attitudinale;
      f) prova orale di cultura generale;
      g) esame facoltativo di lingue estere.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.