Art. 1.

                     Requisiti di partecipazione

    Ai  sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
la  Banca  d'Italia  indice  una  pubblica  selezione,  riservata  ai
disabili   di  cui  all'art. 1,  comma 1,  della  citata  legge,  per
l'assunzione  in  esperimento  di  quattro  operatori (grado iniziale
della carriera dei servizi generali e di sicurezza).
    Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito:
      1)  licenza  di  scuola  secondaria  di  primo  grado  o titolo
equipollente;
      2)   iscrizione,   alla  data  di  scadenza  stabilita  per  la
presentazione   della   domanda,   negli   elenchi  del  collocamento
obbligatorio  istituiti  presso  gli uffici competenti (art. 8, legge
n. 68/1999);
      3) eta' non inferiore agli anni 18;
      4) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
      5)  idoneita'  fisica alle mansioni da svolgere, secondo quanto
specificato successivamente all'art. 8;
      6) godimento dei diritti politici.
    I  cittadini  di  altri  Stati  membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
      7) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      8) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Con riferimento al requisito di cui al punto 5 si precisa che, ai
sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della
vista  comporta  inidoneita'  specifica  alle  mansioni  proprie  del
personale  appartenente  alla  carriera  dei  servizi  generali  e di
sicurezza  che  prevedono,  tra l'altro, lo svolgimento di compiti di
custodia  e  di  sorveglianza  degli  stabilimenti, di ricezione e di
smistamento del pubblico, di sistemazione negli archivi di documenti,
nonche'  attivita' di ritiro di colli e pieghi contenenti valori. Per
i  soggetti privi della vista la Banca d'Italia indice altre forme di
selezione.
    I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  stabilita per la presentazione della domanda, gli
altri  alla  data  di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 8   viene   implicitamente  verificato  durante  le  prove  del
concorso.  Per  i  candidati  che abbiano conseguito, all'estero o in
Italia, un titolo di studio dichiarato equipollente a quello previsto
al punto 1 del presente articolo, l'equipollenza deve sussistere alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti  previsti  dal bando in qualsiasi momento, anche successivo
allo   svolgimento   delle   prove   di   concorso   e  all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
    La  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione  dal concorso, non da'
seguito  all'assunzione  ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego  dei  soggetti  che  risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti  previsti  dal  bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto  a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'autorita' giudiziaria.