Art. 1. Requisiti di partecipazione Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la Banca d'Italia indice una pubblica selezione, riservata ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge, per l'assunzione in esperimento di quattro operatori (grado iniziale della carriera dei servizi generali e di sicurezza). Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito: 1) licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente; 2) iscrizione, alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, negli elenchi del collocamento obbligatorio istituiti presso gli uffici competenti (art. 8, legge n. 68/1999); 3) eta' non inferiore agli anni 18; 4) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea; 5) idoneita' fisica alle mansioni da svolgere, secondo quanto specificato successivamente all'art. 8; 6) godimento dei diritti politici. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: 7) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 8) adeguata conoscenza della lingua italiana. Con riferimento al requisito di cui al punto 5 si precisa che, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, la condizione di privo della vista comporta inidoneita' specifica alle mansioni proprie del personale appartenente alla carriera dei servizi generali e di sicurezza che prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di compiti di custodia e di sorveglianza degli stabilimenti, di ricezione e di smistamento del pubblico, di sistemazione negli archivi di documenti, nonche' attivita' di ritiro di colli e pieghi contenenti valori. Per i soggetti privi della vista la Banca d'Italia indice altre forme di selezione. I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda, gli altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 8 viene implicitamente verificato durante le prove del concorso. Per i candidati che abbiano conseguito, all'estero o in Italia, un titolo di studio dichiarato equipollente a quello previsto al punto 1 del presente articolo, l'equipollenza deve sussistere alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'autorita' giudiziaria.