IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3,  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati civili dello Stato, le relative norme di esecuzione,
approvate  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, e le successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
settembre  1981  recante  le declaratorie delle qualifiche funzionali
del personale non docente delle universita';
    Vista   la   legge   del  23  agosto  1988,  n. 370,  riguardante
l'esenzione  dall'imposta  di  bollo per le domande di ammissione nei
pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  del  9  maggio  1989, n. 168, che istituisce il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e le successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti   amministrativi,   e   le   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  del  5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare
l'art. 20  recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti  delle  persone handicappate nell'ambito delle prove di esame
nei concorsi pubblici;
    Visto  il  regolamento  disposto  con  decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti  di  lavoro  delle  amministrazioni  pubbliche  e le successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994,  n. 487, recante disposizioni sulla normativa concorsuale, e le
successive  modificazioni  ed integrazioni effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto  lo statuto dell'Istituto Universitario Orientale approvato
con  decreto  rettorale  n. 1500  del  13 novembre  1996 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge del 23 dicembre 1996, n. 662, legge finanziaria,
ed in particolare l'art. 1, comma 52;
    Vista  la legge del 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 1267  del 25 agosto 1997 con il
quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  per  l'accesso a posti di
personale   amministrativo   e   tecnico  a  tempo  indeterminato,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, recante disposizioni
sulle "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
    Visto  il  decreto  legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di
lavoro  nelle amministrazioni pubbliche e le successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge del 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria);
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita' 1998-2001;
    Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria);
    Visto  il  testo  unico, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n. 445, riguardante disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Vista  la  delibera  del senato accademico adottata nell'adunanza
del 3 aprile 2001;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione adottata
nell'adunanza del 6 aprile 2001, con la quale e' stato autorizzato il
reclutamento   di  una  unita'  di  personale  tecnico-amministrativo
categoria   D,   posizione   economica   D1,  area  tecnica,  tecnico
scientifica  ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
le esigenze del Centro interdipartimentale dei servizi linguistici ed
audiovisivi di questo Ateneo;
    Considerata  l'unicita' del posto messo a concorso, le riserve di
cui  all'art. 5,  terzo  comma,  punti  1),  2)  e 3) del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 487/1992 e di cui all'art. 84, comma
quarto,   della   legge   11 luglio   1980,   n. 312,   e  successive
modificazioni ed integrazioni, risultano inoperanti;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami, per
l'assunzione  di  una  unita'  di personale di categoria D, posizione
economica   D1,   area  funzionale  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del
centro  interdipartimentale dei servizi linguistici ed audiovisivi di
questo Ateneo.