IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per l'ordinamento sanitario

    Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, concernente le norme di
procedimento   amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
    Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il  regolamento  per l'individuazione dei documenti di competenza del
Ministero della sanita' sottratti al diritto di accesso;
    Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  in  tema  di  pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 497,  recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni  nei  pubblici  impieghi  e le successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche
comprese  nel  comparto  del  personale  dei  Ministeri  relativo  al
quadriennio   normativo  1994-1997  ed  al  primo  biennio  economico
1994-1995,   nonche'  il  contratto  nazionale  di  lavoro  di  detto
personale  dirigenziale  relativo  al  biennio  economico  1996-1997,
entrambi  sottoscritti il 9 gennaio 1997 e pubblicati nel supplemento
ordinario  n. 12  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
n. 17 del 22 gennaio 1997;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro, integrativo
del  C.C.N.L. del 9 gennaio 1997, della separata area della dirigenza
del comparto Ministeri sottoscritto in data 30 settembre 1997;
    Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il
quadriennio  1998-2001  ed  il  primo biennio economico 1998-1999 del
personale  dirigente dell'area 1 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo;
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
il  conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
agli  enti  locali,  in  attuazione  del  capo I della predetta legge
n. 59/1997;
    Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alle citate leggi n. 59/1997 e n. 127/1997;
    Visto  il  regolamento recante disposizioni in materia di accesso
alla  qualifica  di  dirigente,  a  norma  dell'art. 28, comma 3, del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324;
    Vista  la  legge  9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto
legge  11  gennaio  2001, n. 1, recante: "disposizioni urgenti per la
distruzione  del  materiale  specifico  a  rischio  per encefalopatie
spongiformi  bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche'
per  l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine animali a basso
rischio.  Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'encefalopatia spongiforme bovina";
    Visto  in  particolare  l'art. 3,  comma 7,  con  il  quale,  tra
l'altro; il Ministero della sanita', per le esigenze di potenziamento
dell'attivita'  di  prevenzione,  profilassi e controllo sanitario e'
autorizzato,  per  una  sola  volta,  nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, in materia di
assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, a ricoprire,
con  le  modalita'  previste  dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico
nelle  qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario
mediante  concorsi  riservati  al  personale in servizio appartenente
alle posizioni iniziali dello stesso ruolo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 giugno  1998,  con il quale, tra l'altro, sono state rideterminate
le  dotazioni  organiche delle qualifiche dirigenziali, gia' definite
con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo
1996;
    Accertato  che  nella  dotazione organica dei dirigenti medici di
secondo  livello  del  ruolo sanitario, alla data del presente bando,
risultano  complessivamente  vacanti  sette  posti e che un ulteriore
posto si rendera' vacante, alla data del 31 dicembre 2001 per effetto
del  collocamento  a  riposo  di un dirigente che riveste la medesima
qualifica;
    Ritenuto  di  procedere, anche al fine di prevenire difficolta' e
disfunzioni dell'attivita' dell'amministrazione, alla indizione di un
bando  di  concorso - con l'inclusione del posto che si liberera' nel
corso  dell'anno  -  per la copertura di complessivi otto posti nella
predetta  qualifica  di dirigente medico di secondo livello del ruolo
sanitario  mediante  concorso  per  esami,  riservato al personale in
servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo;
    Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti  e
successive modifiche apportate con legge 20 dicembre 1996, n. 639;
    Visti  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430, ed il
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
20 febbraio  1998,  n. 38,  nonche'  la  circolare n. 69 del 6 agosto
1998,  diramata  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della ragioneria generale
dello  Stato,  concernente  l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica  di  legalita'  degli  uffici  centrali del bilancio e delle
ragionerie provinciali dello Stato;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  23  dicembre  2000, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari  in. materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso,  per esami, per l'attribuzione di otto
posti  nella  qualifica  di  dirigente  medico di secondo livello del
ruolo  sanitario  di  cui alla tabella A - quadro 1 - del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 16 giugno 1998, riservato al
personale  in  servizio  appartenente  alle  posizioni iniziali dello
stesso ruolo.
    I candidati sono tenuti ad esprimere la preferenza per le sedi di
seguito specificate, indicandole in ordine di gradimento:
      sede di Roma, uffici dell'amministrazione centrale;
      sede di Cagliari, ufficio di sanita' transfrontaliera;
      sede di Palermo, ufficio di sanita' transfrontaliera;
      sede di Pescara, ufficio di sanita' transfrontaliera;
      sede di Reggio Calabria, ufficio di sanita' transfrontaliera;
      sede di Trieste, ufficio di sanita' transfrontaliera.
    I  vincitori saranno assegnati ai predetti unici secondo l'ordine
di  graduatoria  e di preferenza espresso nella domanda di ammissione
al  concorso,  tenuto  conto  delle esigenze di servizio esistenti al
momento dell'assunzione.
    Si terra' conto esclusivamente delle esigenze di servizio in caso
di mancata o insufficiente indicazione delle sedi prescelte.
    L'amministrazione  si  riserva di modificare, in ogni momento, le
determinazioni  relative  alle  sedi  ed  agli uffici da coprire, per
adeguarle  ad  eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo,
conseguenti al processo di riordino ancora in atto.