IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, cosi' come modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994 con il quale e' stato istituito il Centro per la didattica linguistica; Visto il regolamento del Centro per la didattica linguistica, emanato con decreto rettorale n. 1578 del 26 settembre 2000 ed affisso all'albo dell'Istituto il 16 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' 1994-1997 ed, in particolare, l'art. 51 relativo agli "Esperti e Collaboratori linguistici"; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed in particolare l'art. 4, relativo alle modalita' di reclutamento degli esperti e collaboratori linguistici; Visto lo statuto dell'Istituto Universitario Orientale emanato con decreto rettorale n. 1500 del 13 novembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla "tutela della privacy" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento per l'accesso a posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 cosi' come successivamente modificato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della suddetta legge n. 127/1997; Visto lo schema-tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto Universitario Orientale nell'adunanza del 16 giugno 1999; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita' 1998/2001 ed in particolare l'art. 52 relativo ai collaboratori ed esperti linguistici, e l'art. 19 che disciplina le assunzioni a tempo determinato; Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Viste le delibere della facolta' di lettere e filosofia nelle adunanze del 13 aprile 2000, 6 luglio 2000 e 16 maggio 2001; Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001; Vista la delibera del senato accademico nell'adunanza del 28 settembre 2001; Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 2001; Visto il decreto rettorale n. 1806 del 12 novembre 2001 con cui si e' provveduto alla nomina del direttore e della giunta del centro per la didattica linguistica per il triennio 2001/2002 - 2003/2004; Tenuto conto che si procedera' all'immissione in servizio del vincitore della selezione pubblica subordinatamente alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio dell'Ateneo; Decreta: Art. 1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare alla facolta' di lettere e filosofia al fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di lavoro su ordinato a tempo indeterminato part-time con un impegno orario di 318 ore; la selezione pubblica di cui trattasi e' da intendersi utile altresi' per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i sessanta giorni consecutivi; b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dal decreto legislativo n. 151/2001 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; c) per esigenze straordinarie (nel limite massimo di sei mesi); d) per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attivita' di durata temporanea, per un massimo di tre anni.