IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni  recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, cosi' come
modificato  dal  decreto  rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994 con il
quale e' stato istituito il Centro per la didattica linguistica;
    Visto  il  regolamento  del  Centro per la didattica linguistica,
emanato  con  decreto  rettorale  n. 1578  del  26 settembre  2000 ed
affisso all'albo dell'Istituto il 16 ottobre 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita'  1994-1997  ed,  in  particolare, l'art. 51 relativo agli
"Esperti e Collaboratori linguistici";
    Visto  il  decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito con
modificazioni  nella  legge  21 giugno 1995, n. 236 ed in particolare
l'art. 4,  relativo  alle  modalita'  di reclutamento degli esperti e
collaboratori linguistici;
    Visto  lo  statuto  dell'Istituto Universitario Orientale emanato
con  decreto  rettorale  n. 1500  del  13 novembre  1996 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675  sulla "tutela della
privacy" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto   il   regolamento  per  l'accesso  a  posti  di  personale
tecnico-amministrativo  a  tempo  indeterminato e a tempo determinato
emanato  con  decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 cosi' come
successivamente modificato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403  relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3,
della suddetta legge n. 127/1997;
    Visto  lo schema-tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato  per  collaboratori  ed  esperti  linguistici di lingua
madre   straniera   approvato   dal   consiglio   di  amministrazione
dell'Istituto  Universitario  Orientale  nell'adunanza  del 16 giugno
1999;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita'   1998/2001  ed  in  particolare  l'art. 52  relativo  ai
collaboratori  ed  esperti linguistici, e l'art. 19 che disciplina le
assunzioni a tempo determinato;
    Visto  il  decreto  legislativo  n. 165 del 30 marzo 2001 recante
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Viste  le  delibere  della  facolta' di lettere e filosofia nelle
adunanze del 13 aprile 2000, 6 luglio 2000 e 16 maggio 2001;
    Visto il decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001;
    Vista   la  delibera  del  senato  accademico  nell'adunanza  del
28 settembre 2001;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 25 ottobre 2001;
    Visto  il  decreto rettorale n. 1806 del 12 novembre 2001 con cui
si  e' provveduto alla nomina del direttore e della giunta del centro
per la didattica linguistica per il triennio 2001/2002 - 2003/2004;
    Tenuto  conto  che  si  procedera' all'immissione in servizio del
vincitore della selezione pubblica subordinatamente alla capienza dei
relativi stanziamenti di bilancio dell'Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento  di  un  esperto  e  collaboratore  linguistico di madre
lingua  cinese  da  assegnare alla facolta' di lettere e filosofia al
fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di
lavoro  su  ordinato  a  tempo indeterminato part-time con un impegno
orario  di  318  ore;  la  selezione  pubblica  di cui trattasi e' da
intendersi utile altresi' per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
      a) per  sostituzione  di  personale  assente,  quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi;
      b) per  sostituzione  di  personale  assente  per  gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dal  decreto  legislativo  n. 151/2001  "testo  unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita'  a  norma  dell'art. 15  della legge
8 marzo 2000, n. 53";
      c) per esigenze straordinarie (nel limite massimo di sei mesi);
      d) per  esigenze  di  apprendimento  delle  lingue  a carattere
sperimentale,  ovvero  correlate  a  programmi di attivita' di durata
temporanea, per un massimo di tre anni.