IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, concernenti "Disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato e le norme d'esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato"; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza" e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente "Norme di principio sulla disciplina militare"; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme sulla cittadinanza"; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente "Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente "Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 concernente "Norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, concernente "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento per l'idoneita' al servizio militare"; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000, della Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' del servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2000, n. 332, con la quale la stessa Corte costituzionale, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, nella parte in cui include tra i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e di quelli degli istituti delle scuole di formazione, e tra i requisiti che debbono essere posseduti all'atto dell'ammissione ai corsi e mantenuti fino al transito in servizio permanente o dell'acquisizione della qualifica di aspirante, l'essere senza prole; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare sono disponibili duecentotrenta posti di cui centoquaranta da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e novanta posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente per la rimanente percentuale, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Tenuto conto del decreto ministeriale in data 6 settembre 2001 con il quale il Ministro della difesa ha stabilito che l'aliquota percentuale massima di personale militare di sesso femminile da reclutare nel ruolo marescialli delle Forze armate e' del 20%; Vista la nota n. 8/63601 datata 21 novembre 2001 con la quale il Ministro della difesa ha autorizzato l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento degli allievi marescialli per l'anno 2002; Visto il foglio n. SMA 123/430/P13-2/2 in data 10 gennaio 2002 dello stato maggiore Aeronautica, concernenti le modalita' di reclutamento per l'effettuazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 5o corso biennale di formazione e specializzazione di 140 allievi marescialli dell'Aeronautica militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al quinto corso biennale (2002-2004) di centoquaranta allievi marescialli dell'Aeronautica militare. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile che femminile. 2. In considerazione dell'aliquota percentuale massima di personale militare femminile da immettere negli organici del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare, stabilita dal Ministro della difesa con decreto ministeriale in data 6 settembre 2001 nella misura del 20% come gia' citato nelle premesse, al termine delle operazioni concorsuali potra' essere ammesso al 5o corso di formazione e specializzazione per allievi marescialli dell'Aeronautica militare un numero massimo di ventotto concorrenti di sesso femminile. 3. Lo svolgimento del concorso prevede: prova scritta di preselezione; accertamenti psico-fisiologici; accertamenti attitudinali; prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive; valutazione dei titoli. 4. L'ammissione al corso, nonche' la relativa frequenza, e' subordinata alla verifica, anche postuma, del possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2. 5. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di sospendere, rinviare il concorso, nonche' modificare il numero dei posti fino all'approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.