IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  concernente  il trattamento dei dati
personali;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2001 n. 368 recante
norme   sull'attuazione   della   direttiva   1999/1970/CE   relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
    Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n. 448  ed  in  particolare
l'art. 19;
    Visto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  del  personale  del
comparto universita' in vigore dal 9 agosto 2000;
    Visto   il   regolamento  di  assunzione  del  personale  tecnico
amministrativo,  emanato con decreto rettorale n. 625 del 18 dicembre
2001, in seguito denominato "regolamento";
    Viste  le  deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione  rispettivamente  in data 31 gennaio 2000, 8 febbraio
2000 e 6 marzo 2000, con le quali sono stati approvati:
      il   progetto   di   utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
finalizzato all'assunzione di personale tecnico amministrativo per un
totale di n. 156 unita';
      la  ripartizione  del  30%  circa  dei  suddetti  posti,  quale
anticipo, in linea generale del totale;
      la  decisione  di  demandare  alla commissione di cui al senato
accademico  del  26 ottobre  1999 l'onere di distribuire la totalita'
dei  posti  alle  singole  strutture  sulla base delle risultanze dei
carichi di lavoro e tenendo conto delle attribuzioni operate in prima
fase di distribuzione, riguardante il 30%;
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio di amministrazione nella
seduta  del  26 marzo  2001  con la quale viene approvato tra l'altro
quanto segue:
      che  siano  confermati gli impegni gia' assunti derivanti dalle
delibere degli organi di governo aventi per argomento il reclutamento
di personale tecnico amministrativo;
      che  i presidi operino, ove necessario, sentiti i rappresentati
delle  aree  scientifico  disciplinari  e i direttori di dipartimento
interessati,  le compensazioni con i posti gia' assegnati nella prima
fase di distribuzione;
      che  sia  attivato  nei  confronti  dei  titolari  di strutture
beneficiari  dei  rimanenti  2/3  di  posti  il  reclutamento a tempo
indeterminato  per  un  posto,  e forme alternative al reclutamento a
tempo indeterminato qualora abbiano ottenuto piu' di un posto;
    Vista la delibera del senato accademico in data 4 giugno 2001 con
la  quale  e'  stata  approvata  in via transitoria l'assegnazione di
personale  tecnico  amministrativo  a strutture che non rientrano nei
parametri  statutari  in  attesa di un rapido processo di definizione
dei dipartimenti;
    Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
del  personale  del  comparto  universita'  e  che non sono pervenute
domande di trasferimento da altri Atenei;
    Considerato  che  l'unicita'  del  posto  messo a concorso per la
struttura  interessata  non determina l'applicazione delle riserve di
cui all'art. 14 del regolamento;
    Considerato  che  ai sensi degli articoli 5, 13 e 22 del suddetto
regolamento  questa  amministrazione  intende  attivare  le  predette
procedure   a  tempo  indeterminato  anche  per  assunzioni  a  tempo
determinato;
    Viste   le   note   pervenute   dai   direttori  di  dipartimento
interessati;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1. Sono indette tre procedure selettive, per titoli ed esami, per
la  costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
con  unita'  di  personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
    2. Nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando,
sono  indicati  il numero dei rapporti di lavoro che vengono attivati
per  ogni  procedura  selettiva,  la  sede  di servizio, il titolo di
studio richiesto e il programma d'esame.
    3. Il   candidato   che  intende  partecipare  a  piu'  procedure
selettive  dovra'  presentare  separata domanda per ciascuna di esse,
corredata  dalla  documentazione  che  ritiene  utile  ai  fini della
valutazione  dei titoli. Qualora con una singola istanza il candidato
richieda  di  partecipare  a piu' procedure, e' ammesso soltanto alla
prima indicata nella domanda stessa.
    4. L'amministrazione  garantisce  parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
    5. Le  graduatorie  di tali procedure potranno essere utilizzate,
altresi',   per  la  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato.