IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  concernente  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista   la   legge   31  dicembre  1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente il trattamento dei dati
personali;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19,  recante  disposizioni  in  materia  di  bollo  per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e
dal CES;
    Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 4
gennaio 1995, e successive modificazioni;
    Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  del  personale  del
comparto  universita'  in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare
l'art. 19;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il "Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";
    Viste  le  deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione  rispettivamente  in data 31 gennaio 2000, 8 febbraio
2000 e 6 marzo 2000, con le quali sono stati approvati:
      il   progetto   di   utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
finalizzato all'assunzione di personale tecnico-amministrativo per un
totale di n. 156 unita';
      la  ripartizione  del  30%  circa  dei  suddetti  posti,  quale
anticipo, in linea generale del totale;
      la  decisione  di  demandare  alla commissione di cui al senato
accademico  del  26  ottobre 1999 l'onere di distribuire la totalita'
dei  posti  alle  singole  strutture  sulla base delle risultanze dei
carichi di lavoro e tenendo conto delle attribuzioni operate in prima
fase di distribuzione, riguardante il 30%;
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio di amministrazione nella
seduta  del  26  marzo  2001 con la quale viene approvato tra l'altro
quanto segue:
      che  siano  confermati gli impegni gia' assunti derivanti dalle
delibere degli organi di governo aventi per argomento il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
      che  i presidi operino, ove necessario, sentiti i rappresentati
delle  aree  scientifico  disciplinari e i direttori dei dipartimenti
interessati  le  compensazioni con i posti gia' assegnati nella prima
fase di distribuzione;
      che  siano  attivati  nei  confronti  dei titolari di strutture
beneficiari   dei   rimanenti  2/3  di  posti  forme  alternative  al
reclutamento  a  tempo indeterminato qualora abbiano ottenuto piu' di
un  posto, oltre l'unita', ai fini del contenimento delle spese fisse
obbligatorie  per  il personale di ruolo, che non possono eccedere il
90% dei trasferimenti statali sul fondo di finanziamento ordinario;
    Vista la delibera del senato accademico in data 4 giugno 2001 con
la  quale  e'  stata  approvata  in via transitoria l'assegnazione di
personale  tecnico  amministrativo  a strutture che non rientrano nei
parametri  statutari  in  attesa di un rapido processo di definizione
dei dipartimenti;
    Viste  le  note  direttoriali  con  le  quali e' stato chiesto ai
titolari   delle   strutture   di   indicare  i  posti  destinati  al
reclutamento a tempo determinato, e le relative caratteristiche;
    Viste  le  comunicazioni  pervenute dai direttori di dipartimento
interessati  all'attivazione  di  procedure  di  reclutamento a tempo
determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del C.C.N.L. del comparto
universita';
    Visto  il  decreto  del  direttore  amministrativo  n.  840 del 7
gennaio  2002,  che  determina la durata dei progetti di cui all'art.
19,  comma 6, del C.C.N.L., in mesi dodici per le motivazioni in esso
contenute;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1.  Sono  indette  tre  procedure  selettive,  per  esami, per la
realizzazione  di specifici progetti, per la costituzione di rapporti
di  lavoro  a  tempo determinato pieno o parziale, ai sensi dell'art.
19,  comma  6,  del  C.C.N.L.,  con unita' di personale da inquadrare
nella   categoria   D,   posizione   economica   D1,   area  tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
    2.  Nell'allegato  A, che fa parte integrante del presente bando,
sono  indicati  il numero e il regime d'orario dei rapporti di lavoro
che  vengono  attivati  per  ogni  procedura  selettiva,  la  sede di
servizio,  la  durata,  il  progetto  specifico,  il titolo di studio
richiesto e il programma d'esame.
    3.   Il  candidato  che  intende  partecipare  a  piu'  procedure
selettive  dovra'  presentare  separata domanda per ciascuna di esse.
Qualora  con una singola istanza il candidato richieda di partecipare
a  piu'  procedure,  e'  ammesso  soltanto  alla prima indicata nella
domanda stessa.
    4.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.