IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'articolo 1,   comma 1,   lettere   a),  b)  e  h),  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in  applicazione  all'articolo  3,  comma 2,  del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la   quale   prevede   all'articolo   1,  comma 6,  che  con  decreto
ministeriale   venga   fissata   annualmente  l'aliquota  massima  di
personale  femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei
Corpi dell'Esercito;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,   comma 5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento   militare  in  professionale,  a  norma  dell'articolo  3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 settembre  2001,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380  che,  nel  definire  le  Armi  ed  i  Corpi dei ruoli normali
dell'Esercito  nei  quali  avverra' nell'anno 2002 il reclutamento di
personale  femminile,  ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
personale  che  potra'  essere  immesso  nei ruoli normali di ciascun
Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Ravvisata  la  necessita' di indire tre concorsi per la nomina di
ufficiali  in  servizio  permanente nei ruoli normali rispettivamente
del  Corpo di amministrazione e di commissariato, del Corpo sanitario
e  del  Corpo  degli  ingegneri dell'Esercito, compresi nel piano dei
reclutamenti  del  personale  militare predisposto per l'anno 2002 in
attuazione  dell'articolo  19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
    Considerato  che,  al  fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della  Forza  armata  di  disporre di ufficiali da impiegare, dopo la
nomina  in  servizio  permanente, in particolari settori di attivita'
che  richiedono elevata professionalita', e' necessario prevedere che
ai  concorsi  indetti  con  il  presente  decreto  vengano  ammessi a
partecipare  solo  concorrenti  in  possesso  di specifici diplomi di
laurea  tra  quelli previsti dall'articolo 17 del sopracitato decreto
ministeriale 21 dicembre 1998.

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono  indetti  per  l'anno  2002  i  sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Esercito:
      a)  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per la nomina di cinque
tenenti   del   Corpo   di   amministrazione   e   di   commissariato
dell'Esercito, cosi' ripartiti:
        1   per   i   laureati  in  economia  e  commercio  o  lauree
equipollenti;
        1 per i laureati in scienze politiche o lauree equipollenti;
        3 per i laureati in giurisprudenza o lauree equipollenti.
    Qualora  uno  o piu' dei posti previsti per i giovani in possesso
di  uno  dei  diplomi di laurea sopraindicati non venissero ricoperti
per  insufficienza  di concorrenti idonei, i medesimi potranno essere
devoluti,  secondo  l'ordine della graduatoria generale di merito, ai
concorrenti idonei indipendentemente dal diploma di laurea posseduto.
      b)  Concorso,  per titoli ed esami, per la nomina di 10 tenenti
del  Corpo  sanitario  dell'Esercito, con riserva di 3 posti a favore
degli  ufficiali  di complemento vincolati, alla data di scadenza del
termine  per la presentazione delle domande, alla ferma volontaria di
anni  due  di  cui  all'articolo  37  della  legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse;
    Qualora  uno  o piu' dei posti riservati a favore degli ufficiali
di  complemento  vincolati  alla  ferma  volontaria  di  anni due non
venissero   ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti  idonei  i
medesimi   saranno   devoluti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria
generale di merito, agli altri concorrenti idonei.
      c) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventiquattro
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
        11 per i laureati in ingegneria edile o civile;
        4 per i laureati in ingegneria elettronica;
        1 per i laureati in ingegneria delle telecomunicazioni;
        4 per i laureati in ingegneria meccanica;
        3 per i laureati in ingegneria informatica;
        1 per i laureati in scienze biologiche.
    Qualora  uno  o piu' dei posti previsti per i giovani in possesso
di  uno  dei  diplomi di laurea sopraindicati non venissero ricoperti
per  insufficienza  di concorrenti idonei, i medesimi potranno essere
devoluti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale di merito,
esclusivamente  ai  concorrenti idonei in possesso di uno dei diplomi
di laurea di cui ai numeri 2), 3), 4) ed 5).
    2. In  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente, comma 1, il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza nel ruolo normale
del rispettivo Corpo.