IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  concernente  lo  statuto  degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
    Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990  n. 241,  recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente il trattamento dei dati personali;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2001 n. 368 recante
norme   sull'attuazione   della   direttiva   1999/1970/CE   relativa
all'accordo   quadro   sul   lavoro   a  tempo  determinato  concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
    Visto   lo   Statuto  dell'universita'  degli  studi  di  Genova,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
    Visto  il Contratto collettivo nazionale del comparto Universita'
in vigore dal 9 agosto 2000, ed in particolare l'art. 19;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 625 del 18 dicembre 2001 con il
quale  e'  stato  emanato il "Regolamento di assunzione del personale
tecnico amministrativo" in seguito denominato "Regolamento";
    Viste  le  deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione  rispettivamente  in data 31 gennaio 2000, 8 febbraio
2000 e 6 marzo 2000, con le quali sono stati approvati:
      il   progetto   di   utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
finalizzato all'assunzione di personale tecnico amministrativo per un
totale di n. 156 unita';
      la  ripartizione  del  30%  circa  dei  suddetti  posti,  quale
anticipo, in linea generale del totale;
      la  decisione  di  demandare  alla commissione di cui al Senato
accademico  del  26 ottobre  1999 l'onere di distribuire la totalita'
dei  posti  alle  singole  strutture  sulla base delle risultanze dei
carichi di lavoro e tenendo conto delle attribuzioni operate in prima
fase di distribuzione, riguardante il 30%;
    Vista  la  deliberazione  del  consiglio di amministrazione nella
seduta  del  26 marzo  2001  con la quale viene approvato tra l'altro
quanto segue:
      che  siano  confermati gli impegni gia' assunti derivanti dalle
delibere degli Organi di governo aventi per argomento il reclutamento
di personale tecnico amministrativo;
      che  i presidi operino, ove necessario, sentiti i rappresentati
delle  aree  scientifico  disciplinari e i direttori dei dipartimenti
interessati  le  compensazioni con i posti gia' assegnati nella prima
fase di distribuzione;
      che  siano  attivati  nei  confronti  dei titolari di strutture
beneficiari   dei   rimanenti  2/3  di  posti  forme  alternative  al
reclutamento  a  tempo indeterminato qualora abbiano ottenuto piu' di
un  posto, oltre l'unita', ai fini del contenimento delle spese fisse
obbligatorie  per  il personale di ruolo, che non possono eccedere il
90% dei trasferimenti statali sul fondo di finanziamento ordinario;
    Vista la delibera del Senato accademico in data 4 giugno 2001 con
la  quale  e'  stata  approvata  in via transitoria l'assegnazione di
personale  tecnico  amministrativo  a Strutture che non rientrano nei
parametri  statutari  in  attesa di un rapido processo di definizione
dei dipartimenti;
    Viste  le  note  direttoriali  con  le  quali e' stato chiesto ai
titolari   delle   strutture   di   indicare  i  posti  destinati  al
reclutamento a tempo determinato, e le relative caratteristiche;
    Viste  le  comunicazioni  pervenute dai direttori di dipartimento
interessati  all'attivazione  di  procedure  di  reclutamento a tempo
determinato  ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Contratto collettivo
nazionale del lavoro del comparto universita';
    Visto  il  decreti  amministrativi n. 840 del 7 gennaio 2002, che
determina  la  durata  dei  progetti di cui all'art. 19, comma 6, del
Contratto   collettivo  nazionale  del  lavoro  in  mesi  12  per  le
motivazioni in esso contenute;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    1.  Sono  indette  n. 2  procedure  selettive,  per esami, per la
realizzazione  di specifici progetti, per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato pieno o parziale ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del Contratto collettivo nazionale del lavoro, con unita' di
personale  da  inquadrare  nella categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa;
    2.  Nell'allegato  A, che fa parte integrante del presente bando,
sono  indicati  il numero e il regime d'orario dei rapporti di lavoro
che  vengono  attivati  per  ogni  procedura  selettiva,  la  sede di
servizio,  la  durata,  il  progetto  specifico,  il titolo di studio
richiesto e il programma d'esame.
    3.   Il  candidato  che  intende  partecipare  a  piu'  procedure
selettive  dovra'  presentare  separata domanda per ciascuna di esse.
Qualora  con una singola istanza il candidato richieda di partecipare
a  piu'  procedure,  e'  ammesso  soltanto  alla prima indicata nella
domanda stessa.
    4.  L'amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.