IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

    Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n.  70,  concernente  il  regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore  di  sanita'  a  norma  delll'art.  9  del  citato  decreto
legislativo n. 419/1999;
    Visto il decreto direttoriale in data 11 luglio 2001 con il quale
e'  stato  approvato  il  finanziamento al fine di poter procedere al
rinnovo  delle  borse di studio, finalizzate alla lotta all'A.I.D.S.,
da  fruire  in Italia assegnate con il decreto direttoriale in data 8
maggio 2000;
    Considerato  che  a  seguito  di  rinuncia al suddetto rinnovo da
parte  di  alcuni borsisti sussiste la copertura finanziaria utile ad
indire  un  nuovo  concorso  per  l'assegnazione  di borse di studio,
finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da fruire in Italia;
    Vista  la deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2002, con la quale il
consiglio  di  amministrazione  del  predetto  Istituto  ha approvato
l'indizione  di  un  pubblico concorso per l'assegnazione di borse di
studio da fruire in Italia finalizzate alla lotta all'A.I.D.S.;
    Visto  il decreto direttoriale in data 28 marzo 2002 con il quale
e'  stata  determinata la somma di Euro 154.937,1 per il conferimento
di  nuove  borse  di  studio  finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da
fruire in Italia.

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  E'  indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
l'assegnazione  di dieci borse di studio, per frequentare, in Italia,
per la durata di dodici mesi, istituzioni scientifiche qualificate al
fine di condurre studi e ricerche nel campo dell'A.I.D.S.
    2.  Dette  borse  di  studio  ammonteranno a Euro 15.493,71 lordi
cadauna.
    3.  L'importo  della  borsa e' comprensivo di tutte le spese, ivi
comprese  le  spese  di  assicurazione assistenziale, previdenziale e
contro gli infortuni.
    4.  Le borse, comunque utilizzate, non configurano un rapporto di
lavoro  e  pertanto  il  godimento  delle  stesse  non  da'  luogo  a
trattamenti  previdenziali  ne'  a  valutazioni  ai  fini di carriere
giuridiche  ed  economiche,  ne'  a  riconoscimenti automatici a fini
previdenziali.
    5. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
o  premi  conferiti  dallo  Stato  o  da  altri  enti, sia pubblici o
privati,  ne'  con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato.
    6.  Le  borse  di  studio  in  questione,  qualora  sia ravvisata
l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca, intrapreso nel primo
anno, che le borse medesime si pongono come obiettivo, sussistendo la
disponibilita'  finanziaria,  potranno essere rinnovate per ulteriori
dodici mesi.