IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE Vista la legge 3 novembre 1982, n. 835; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' a norma delll'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999; Visto il decreto direttoriale in data 11 luglio 2001 con il quale e' stato approvato il finanziamento al fine di poter procedere al rinnovo delle borse di studio, finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da fruire in Italia assegnate con il decreto direttoriale in data 8 maggio 2000; Considerato che a seguito di rinuncia al suddetto rinnovo da parte di alcuni borsisti sussiste la copertura finanziaria utile ad indire un nuovo concorso per l'assegnazione di borse di studio, finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da fruire in Italia; Vista la deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2002, con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato l'indizione di un pubblico concorso per l'assegnazione di borse di studio da fruire in Italia finalizzate alla lotta all'A.I.D.S.; Visto il decreto direttoriale in data 28 marzo 2002 con il quale e' stata determinata la somma di Euro 154.937,1 per il conferimento di nuove borse di studio finalizzate alla lotta all'A.I.D.S., da fruire in Italia. Decreta: Art. 1. 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per l'assegnazione di dieci borse di studio, per frequentare, in Italia, per la durata di dodici mesi, istituzioni scientifiche qualificate al fine di condurre studi e ricerche nel campo dell'A.I.D.S. 2. Dette borse di studio ammonteranno a Euro 15.493,71 lordi cadauna. 3. L'importo della borsa e' comprensivo di tutte le spese, ivi comprese le spese di assicurazione assistenziale, previdenziale e contro gli infortuni. 4. Le borse, comunque utilizzate, non configurano un rapporto di lavoro e pertanto il godimento delle stesse non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici a fini previdenziali. 5. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici o privati, ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. 6. Le borse di studio in questione, qualora sia ravvisata l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca, intrapreso nel primo anno, che le borse medesime si pongono come obiettivo, sussistendo la disponibilita' finanziaria, potranno essere rinnovate per ulteriori dodici mesi.