IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   31   dicembre  1996,  n. 675,  e  successive
modificazione ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  ed  in particolare
l'art. 1, quarto comma, e l'art. 31;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  dei  dipendenti  del
comparto universita' per il quadriennio normativo 1998-2001;
    Considerato  che  ai  sensi  della  legge 12 marzo 1999, n. 68, i
posti  messi  a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del
50%, ai beneficiari della legge stessa;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196,  ed in
particolare l'art. 39, comma 15, che prevede una riserva obbligatoria
del 20% a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
    Visto  il regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli
del  personale  tecnico-amministrativo  -  a tempo indeterminato - di
questa  Universita'  approvato  con decreto rettorale 17 gennaio 2001
n. 15;
    Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n. 448,  ed  in particolare
l'art. 19;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dieci   posti   di   categoria   C,   posizione  economica  C1,  area
amministrativa presso questo Ateneo di cui:
      quattro posti riservati agli appartenenti alle categorie di cui
alla  legge  n. 68/1999.  Per  partecipare  alla  riserva i candidati
devono  risultare  iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2,
della  citata  legge sia al momento della scadenza del presente bando
che al momento dell'assunzione in servizio;
      un  posto  riservato,  ai  sensi  dell'art. 39,  comma 15,  del
decreto  legislativo  n. 196/1995, ai militari delle tre Forze armate
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale.
    Qualora   i   posti  di  cui  sopra  non  vengano  ricoperti  dai
riservatari, verranno ricoperti seguendo la graduatoria di merito.
    I  candidati che intendano partecipare in qualita' di riservatari
devono   indicarlo   nella   domanda   di   ammissione  al  concorso,
specificando la categoria di appartenenza.
    Il   grado  di  autonomia  e  il  grado  di  responsabilita'  che
caratterizzano  l'attivita' lavorativa sono stabiliti dalla tabella A
allegata al C.C.N.L. di cui in premessa.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.