IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento    degli   ufficiali   dell'Esercito   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e 4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art. 1,  comma 1,  lettere  a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione all'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  prevede  all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga  fissata  annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da   immettere,   tra   l'altro,   nei   ruoli   normali   dei  corpi
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  direzione
generale  della  sanita'  militare  emanata  per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 settembre  2001,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma 6, della succitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380, che, nel definire le Armi ed i Corpi dei ruoli normali
dell'Aeronautica  militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2002  il
reclutamento  di  personale  femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima  di  detto  personale  che  potra'  essere  immesso nei ruoli
normali  di  ciascun Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Ravvisata  la  necessita' di indire tre concorsi per la nomina di
ufficiali  in  servizio  permanente nei ruoli normali rispettivamente
del   Corpo   del  genio  aeronautico,  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico, compresi nel piano dei
reclutamenti  di  personale  militare  predisposto per l'anno 2002 in
attuazione  dell'art. 19,  comma 4,  della  legge  28 dicembre  2001,
n. 448;
    Considerato  che,  al  fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della  Forza  armata  di  disporre di ufficiali da impiegare, dopo la
nomina  in  servizio  permanente, in particolari settori di attivita'
che  richiedono elevata professionalita', e' necessario prevedere che
ai  concorsi  indetti  con  il  presente  decreto  vengano  ammessi a
partecipare  solo  concorrenti  in  possesso  di specifici diplomi di
laurea  tra  quelli  previsti  dall'art. 15  del  sopracitato decreto
ministeriale 21 dicembre 1998,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2002  i sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo nei ruoli normali dell'Aeronautica militare:
      a.  concorso  per  la nomina di dieci tenenti nel ruolo normale
del Corpo del genio aeronautico, cosi' ripartiti:
        specialita' "infrastrutture aeronautiche": due;
        specialita' "chimici": quattro;
        specialita' "fisici": quattro.
    Qualora  i  posti  messi  a  concorso  per  una  o  piu' di dette
specialita'  non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito;
      b.  concorso  per  la nomina di dieci tenenti nel ruolo normale
del Corpo di commissariato aeronautico;
      c.  concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico.
    2.  In  ciascuno  dei  concorsi di cui al precedente, comma 1, il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, in ragione di
esigenze  attualmente  non  programmabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale
del rispettivo Corpo.