IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento    degli   ufficiali   dell'Esercito   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli  ufficiali  dei  ruoli  normali  dell'Aeronautica
militare,   emanato   in   applicazione   all'art. 3,   comma 2,  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Ravvisata   la   necessita',   al  fine  di  soddisfare  esigenze
ordinative  e  funzionali  dell'Aeronautica  militare,  di  indire un
concorso,  per titoli ed esami, per il transito di cinque capitani in
servizio   permanente   dal   ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio
aeronautico  nel  corrispondente  ruolo  normale  ai  sensi di quanto
previsto  dall'art. 30  del  citato  decreto  legislativo 30 dicembre
1997, n. 490;
    Considerato  che,  al  fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della   Forza  armata  di  disporre  di  ufficiali  da  impiegare  in
particolari    settori    di   attivita'   che   richiedono   elevata
professionalita',  e'  necessario  prevedere che al concorso suddetto
vengano  ammessi  a  partecipare  solo  concorrenti  in  possesso  di
specifici  diplomi  di  laurea  tra  quelli previsti dall'art. 15 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per il transito
dal ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico nel corrispondente
ruolo  normale,  di  cinque  capitani  in  servizio  permanente cosi'
ripartiti:
      a) specialita' "infrastrutture aeronautiche": due;
      b) specialita' "costruzioni aeronautiche": due;
      c) specialita' "elettronica": uno.
    I  concorrenti  possono  presentare  domanda di partecipazione al
concorso per una sola delle specialita' sopra indicate.
    Qualora  i  posti  messi  a  concorso  per  una  o  piu' di dette
specialita'  non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
    2.  Il  numero  dei  posti  di cui al precedente, comma 1, potra'
subire  modificazioni,  fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria  di  merito,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non
programmabili  ne'  prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse  alla consistenza dei ruoli normale e speciale del Corpo del
genio aeronautico.