In  esecuzione  della deliberazione n. 338 dell'11 giugno 2002 e'
indetto   avviso   pubblico,   per   il   conferimento  dell'incarico
quinquennale,  presso  la sede I.N.R.C.A. di Cagliari, per: Direttore
dell'unita'      operativa     di     pneumologia     (Riabilitazione
pneumo-cardiologica) (disciplina pneumologia).
    Alla  predetta  posizione funzionale e' attribuito il trattamento
giuridico   ed   economico   previsto   dalle   vigenti  disposizioni
regolamentari e dagli accordi sindacali ratificati dall'ente.
    Ai  sensi  delle  norme  regolamentari di questo istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 761/1979,   dell'art. 37  del  decreto  legislativo  n. 29/1993  e
successivo   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
n. 174/1994;
    Ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la partecipazione
alla  presente  procedura  non  e' soggetta a limiti di eta', tenendo
comunque  presente  che  il  primo incarico ha come termine finale il
compimento  deI  sessantacinquesimo  anno  di  eta'; la conferma puo'
protrarsi   fino   al   settantesimo  anno  di  eta'  sempre  che  le
disposizioni  in materia previdenziale e pensionistica non precludano
il  rapporto  di  lavoro  per  coloro  che  si  trovino  in  stato di
quiescenza;
      b) idoneita'  fisica  all'impiego.  l'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
      c) iscrizione all'albo professionale ove esistente;
      d) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
      e) curriculum  ai sensi dell'art. 67 in cui sia documentata una
specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 66,  ai  sensi  del  regolamento  per  l'accesso al secondo
livello dirigenziale cui all'atto n. 822 del 29 giugno 1998;
      f) attestato  di  formazione manageriale: fino all'espletamento
del  primo  corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza  l'attestato,  fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso  utile.  L'accertamento  del possesso dei requisiti di cui alle
lettere c), d), e) e f) e la verifica dell'espletamento dell'incarico
e'  effettuato  da  una  apposita commissione nominata dall'organo di
governo   dell'istituto   e  composta  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento  per  l'accesso  al  secondo  livello dirigenziale di cui
all'atto  n. 822  del  29 giugno  1998,  e successive modificazioni e
integrazioni.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

                  Specifica attivita' professionale

    Si   prescinde   da   tale   requisito  fino  all'emanazione  dei
regolamenti   di   cui   all'art. 6,  primo,  comma del  decreto  del
Presidente della Repubblicza 10 dicembre 1997, n. 484.

        Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

    1.  La  commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale;
    2.  Il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere;
    3.  I  contenuti  del  curriculum professionale, valutati ai fini
del,  comma 1,  concernono le attivita' professionali, di ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni  studio  o  di addestramento professionale per
attivita  attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali;
    4.  Nella  valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica;
    5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al, comma 3,
lettera  c),  e  le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000;
    6.  Prima  di  procedere  al  colloquio  ed  alla valutazione del
curriculum  la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum  stabilisce,  sulla  base  di una valutazione complessiva,
l'idoneita' del candidato all'incarico.
    7.  Ai  fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e'
valutata  in  base  ai  criteri  stabiliti dall'art. 9, comma 20, del
D.P.R 10 dicembre 1997, n. 484.

                       Anzianita' di servizio

    1.  L'anzianita'  di  servizio  utile  per  l'accesso  al secondo
livello  dirigenziale  deve  essere  maturata  presso amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio di cui al settimo, comma del decreto-legge 23 dicembre 1978,
n. 817,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,
n. 54.  Il  triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle con decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
1998.
    3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  le  specializzazioni in
medicina  e  chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati  ed
aggiornati  ai  sensi  degli  artticoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del
decreto   legislativo   8 agosto   1991,   n. 257,   sono   prese  in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite  nei  predetti  elenchi  dopo il predetto anno accademico. A
partire   dall'anno   accademico   1991/1992   la   tipologia   delle
specializzazioni  e'  quella  indicata  nei  predetti  elenchi. Fermo
restando  la  rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
pecializzazioni  il  cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992,  gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi  relativi  a  corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno,
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
    4.   Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate  le
posizioni  o qualifiche attribuite, le discipline nelle quali quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.

    Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche

    I  servizi  prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti,
settori  e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi come
previsto  dall'art. 11  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 484/1997   cosi'   come  recepito  dall'art. 69.  del  Regolamento
dell'Ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.

 Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari

    I  servizi  e  i  titoli  acquisiti  presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e successive modificazioni,
sono  equiparati  ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le  aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del Ministro
della  sanita'  27 gennaio  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.

                    Servizio prestato all'estero

    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  dell'Unione  europea,  nelle  istituzioni  e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49,
equiparabile  a luello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
    Non   possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    Le  domande  di  ammissione,  redatte  in  carta semplice secondo
l'allegato  modello,  dovranno  essere spedite o consegnate a mano, a
pena  di  esclusione,  all'amministrazione  centrale  I.N.R.C.A., via
Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso  si  intende  prorogato  al  giorno non festivo immediatamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data   di  spedizione  sono  comprovate  dal  timbro  a  data  e  ora
dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4) le eventuali condanne penali riportate;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
      8) l'incondizionata accettazione delle norme del presente bando
e quelle del regolamento generale dell'Ente;
      9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f).
      10)  il  consenso  al  trattamento  dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996.
    Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
    La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso deve essere
firmata dal concorrente.
    Ai    sensi   della   legge   n. 127/1997,   non   e'   richiesta
l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
    I  titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica,  ovvero  il  concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000,   in   particolare  per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
    Le  pubblicazioni  devono  essere  edite  a  stampa. Alla domanda
dovranno essere allegati:
      a) titoli   di   studio,   professionali,   ecc.  pubblicazioni
posseduti   e   certificato  di  iscrizione  all'Ordine  dei  medici,
rilasciato   in   data   non   anteriore  a  sei  mesi  (qualora  non
autocertificati);
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti,  e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e  separatamente,  un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale del versamento, con specificazione della
causale, di Euro 10,32 non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul
c/c  postale  n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
      d) curriculum   formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante   con   specifico  riferimento  all'attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
    Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono  o  meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in  presenza  delle  quali  il  punteggio  di  anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio
    Ai  candidati  ammessi  sara'  comunicato, almeno quindici giorni
prima,  la  data  e  la  sede del colloquio, prima del quale dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno  nell'ora  e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la  causa  dell'assenza  anche  se  non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
    L'incarico  verra'  conferito dal Commissario straordinario sulla
base  del  parere  formulato  dall'apposita  commissione ad uno tra i
candidati dichiarati idonei dalla stessa.
    Il   concorrente  al  quale  verra'  conferito  l'incarico  sara'
invitato  a  stipulare  apposito  contratto  individuale di lavoro ai
sensi  dell'art. 14  del  vigente  contratto  collettivo nazionale di
lavoro   per   l'Area   della   dirigenza   medica   e   veterinaria,
subordinatamente  alla  presentazione  entro  e  non oltre il termine
perentorio   di   trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione fatta dall'Ente dei documenti nella stessa indicati.
    L'incarico  da  titolo  a  specifico  trattamento economico ed e'
rinnovabile.  Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono disposti con
provvedimento motivato dal Commissario straordinario previa verifica,
effettuata dall'apposita commissione, dell'espletamento dell'incarico
con riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
    L'amministrazione   dell'Ente  si  riserva  la  facolta',  a  suo
insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento
il presente bando, nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
    Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.
    Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.  A  tal  fine  e'  a  disposizione  dei  candidati la
necessaria  modulistica  con  l'indicazione  dei  modi  e dei casi di
autocertificazione.
    Per  quanto  non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al  regolamento  generale  dell'Ente,  ai decreti legislativi
n. 502/1992, n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, al
decreto  del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997,
cosi'  come  recepito dall'Ente con atto n. 822 del 29 giugno 1998, e
successive  modificazioni, alla circolare del Ministero della sanita'
n. 1221 del 10 maggio 1996, nonche' al contratto collettivo nazionale
di lavoro vigente per la dirigenza medica.
    Si  richiama  la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'Ufficio  gestione  risorse  umane  dell'amministrazione  centrale
I.N.R.C.A.,    sito    in   Ancona,   via   Santa   Margherita   n. 5
(tel. 071/8004779).
      Ancona, 11 giugno 2002
                                Il commissario straordinario: Tassini
Il segretario generale f.f: Cesti