IL DIRETTORE GENERALE
dell'organizzazione,  del  bilancio  e  del  personale  Ufficio  X  -
                       Politiche del personale

    Visto   il   decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e
successive  modificazioni  ed  in  particolare  gli  articoli 16-bis,
16-ter,  16-quater,  che  istituiscono  e  disciplinano la formazione
continua degli operatori sanitari;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 92, comma 3, con il quale
e' stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attivazione e
la   gestione,  ivi  comprese  l'acquisizione  o  l'utilizzazione  di
specifiche  risorse  umane e strumentali, del sistema informativo per
la  formazione  continua,  per l'attribuzione dei crediti formativi e
per  l'accreditamento  delle  societa'  scientifiche  e  dei soggetti
pubblici   e   privati   che  svolgono  attivita'  formative  di  cui
all'art. 16-ter del citato decreto legislativo;
    Visto  il decreto ministeriale 18 dicembre 2001, registrato dalla
Corte  dei  conti  in data 6 febbraio 2002 (reg. n. 1, foglio n. 87),
con  il  quale e' stato approvato il piano per la realizzazione degli
interventi  per  l'attivazione  del  sistema a regime dell'educazione
continua  in  medicina, e in particolare l'intervento di cui al punto
"risorse umane" dell'allegato A del decreto medesimo;
    Considerata,  per  quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto
ministeriale  18 dicembre 2001, l'urgenza di dare esecuzione al piano
di  interventi  di  cui  al  capo  precedente e, conseguentemente, di
attribuire   complessivi   venti  incarichi  temporanei  a  personale
amministrativo, non appartenente all'Amministrazione pubblica;
    Visto  il  decreto  interministeriale  7 giugno  2000, registrato
all'ufficio centrale del bilancio in data 20 maggio 2000 e preso nota
al numero 1128 del registro "visti semplici", con il quale sono stati
determinati i compensi da attribuire a professionalita' operanti, con
incarico, presso il Ministero della salute;
    Visto   il   regolamento  recante  norme  di  organizzazione  del
Ministero  della  sanita'  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435;
    Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito in
legge   3 agosto   2001,   n. 317,   recante  "modifiche  al  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n. 300",  con  il  quale  e' stato tra
l'altro istituito il Ministero della salute;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, concernente le norme di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il  regolamento  per  l'individuazione  degli atti e dei documenti di
competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n. 125,  in  tema  di  pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate  e  la  circolare  della  presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  24 luglio  1999,  n. 6,  sull'applicazione  dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
    Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche,
recante  disposizioni  in  materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
    Visti  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430, ed il
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
20 febbraio  1998,  n. 38,  nonche'  la  circolare n. 69 del 6 agosto
1998,  diramata  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della Ragioneria generale
dello  Stato,  concernente  l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica  di  legalita'  degli  uffici  centrali del bilancio e delle
ragionerie provinciali dello Stato;
    Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Incarichi da conferire

    Sono  indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
formazione di graduatorie di merito da utilizzare per il conferimento
di  complessivi  venti incarichi temporanei, di cui dieci a personale
amministrativo  laureato  e  dieci  a  personale  amministrativo  non
laureato,  che non sia gia' dipendente di pubbliche amministrazioni e
che  sia  in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel
successivo  art. 2  del  presente  decreto.  Detti  incarichi saranno
conferiti  al  fine  di consentire alla competente Direzione generale
delle  risorse  umane e delle professioni sanitarie lo svolgimento di
funzioni  e  la  soluzione  di problematiche connesse al programma di
educazione  continua  in medicina per la formazione e l'aggiornamento
degli   operatori   sanitari,   fatta   salva   la  possibilita'  per
l'amministrazione  di  utilizzare  le relative graduatorie conferendo
incarichi  del medesimo tipo per sopperire a sopravvenute esigenze in
diversi settori di attivita' con oneri a carico del competente centro
di responsabilita'.
    E'  escluso il cumulo del presente incarico con altri anche se da
assolversi  per  conto  di  amministrazioni diverse; lo stesso potra'
essere  revocato  in  qualsiasi  momento  per sopravvenute ragioni di
servizio.
    Gli  incaricati  dovranno svolgere la propria attivita' presso il
Ministero  della  salute  -  Direzione generale delle risorse umane e
delle professioni sanitarie con sede in Roma.
    La  durata  dell'incarico  sara'  determinata,  per  ciascuno dei
concorrenti idonei, con contratto individuale. Nello stesso contratto
saranno  definiti  i  termini  per  l'effettuazione dell'attivita' di
collaborazione  richiesta,  che  dovra'  comunque  avere carattere di
continuita' ed esclusivita'.