IL DIRETTORE GENERALE dell'organizzazione, del bilancio e del personale Ufficio X - Politiche del personale Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, che istituiscono e disciplinano la formazione continua degli operatori sanitari; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 92, comma 3, con il quale e' stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle societa' scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative di cui all'art. 16-ter del citato decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 6 febbraio 2002 (reg. n. 1, foglio n. 87), con il quale e' stato approvato il piano per la realizzazione degli interventi per l'attivazione del sistema a regime dell'educazione continua in medicina, e in particolare l'intervento di cui al punto "risorse umane" dell'allegato A del decreto medesimo; Considerata, per quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2001, l'urgenza di dare esecuzione al piano di interventi di cui al capo precedente e, conseguentemente, di attribuire complessivi venti incarichi temporanei a personale amministrativo, non appartenente all'Amministrazione pubblica; Visto il decreto interministeriale 7 giugno 2000, registrato all'ufficio centrale del bilancio in data 20 maggio 2000 e preso nota al numero 1128 del registro "visti semplici", con il quale sono stati determinati i compensi da attribuire a professionalita' operanti, con incarico, presso il Ministero della salute; Visto il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", con il quale e' stato tra l'altro istituito il Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunita' per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. Incarichi da conferire Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di merito da utilizzare per il conferimento di complessivi venti incarichi temporanei, di cui dieci a personale amministrativo laureato e dieci a personale amministrativo non laureato, che non sia gia' dipendente di pubbliche amministrazioni e che sia in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel successivo art. 2 del presente decreto. Detti incarichi saranno conferiti al fine di consentire alla competente Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie lo svolgimento di funzioni e la soluzione di problematiche connesse al programma di educazione continua in medicina per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, fatta salva la possibilita' per l'amministrazione di utilizzare le relative graduatorie conferendo incarichi del medesimo tipo per sopperire a sopravvenute esigenze in diversi settori di attivita' con oneri a carico del competente centro di responsabilita'. E' escluso il cumulo del presente incarico con altri anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse; lo stesso potra' essere revocato in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di servizio. Gli incaricati dovranno svolgere la propria attivita' presso il Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie con sede in Roma. La durata dell'incarico sara' determinata, per ciascuno dei concorrenti idonei, con contratto individuale. Nello stesso contratto saranno definiti i termini per l'effettuazione dell'attivita' di collaborazione richiesta, che dovra' comunque avere carattere di continuita' ed esclusivita'.