IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, recante "Istituzione del
servizio civile nazionale";
    Visto  in  particolare  l'art.  5, comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art.  6,  comma 1, della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Vista  la  circolare  del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile  in  data  21 settembre  2001, recante "Disposizioni
regolanti   l'avvio  del  servizio  civile  volontario  in  Italia  e
all'estero  ai  sensi  della legge 6 marzo 2001, n. 64, e della legge
8 luglio 1998, n. 230";
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio  2002  recante,  tra l'altro, la determinazione, per lanno
2002,  del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi
dell'art.  6,  comma 1,  della  legge  n. 64  del  2001  e  ulteriori
disposizioni  relative  al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
    Visto  il  bando  per la selezione di settemilanovecentottantotto
volontari  da  impiegare  in progetti di servizio civile, in Italia e
all'estero,  ai  sensi  della  legge  6 marzo 2001, n. 64, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" -
n. 81 dell'11 ottobre 2002;
    Rilevato  che  nell'allegato  1  al  predetto  bando  sono  stati
riscontrati errori materiali;
    Ritenuto  di  dover  procedere alla rettifica dei predetti errori
riportati nel citato bando di selezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    I  progetti  di  servizio  civile  volontario  ed  il  numero dei
volontari    previsti    dal    bando    per    la    selezione    di
settemilanovenentottantotto  volontari  da  impiegare  in progetti di
servizio civile, in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6 marzo
2001,  n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - n. 81 dell'11 ottobre 2002 sono rispettivamente
ampliati a novecentodiciotto ed a ottomilacentoquarantasette unita'.
    Il   totale   dei  progetti  di  servizio  civile  volontario  da
realizzare  in  Italia  ed  il  relativo  numero  dei  volontari sono
rispettivamente  ampliati  a  novecentotto  ed a ottomilacinquantotto
unita'.