IL  DIRETTORE  dell'Istituto  di  scienze  e tecnologie molecolari di
                               Milano

    Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
17 marzo 1989, n. 117;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Visto  l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come
modificato  dall'art. 22,  comma 1,  della  legge  23 dicembre  1998,
n. 448, e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista  la  delibera della giunta amministrativa nelle funzioni di
consiglio   di   amministrazione   per   il  personale,  n. 188/1999,
dell'8 aprile  1999,  e  il  disciplinare relativo alla procedura per
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 15   del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto  Istituzioni  ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato
in data 7 ottobre 1996;
    Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
    Vista  la  delibera  del  consiglio direttivo n. 307/2000 in data
26 ottobre 2000;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    Vista  la  nota  del  Dipartimento  per  i  servizi  tecnici e di
supporto - Servizio III - prot. n. 1883591 del 7 ottobre 2002;

                              Dispone:

                               Art. 1.

                 Natura e contenuto della selezione

    E'  indetta  una  selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione  di  una unita' di personale diplomato, con contratto di
lavoro  a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, punto a)
del  contratto  collettivo nazionale del comparto Istituzioni ed enti
di ricerca e sperimentazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale,  pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo
pieno, con oneri a carico del bilancio ordinario.
    Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile
di   anno   in  anno  in  presenza  della  necessaria  disponibilita'
finanziaria  e  comunque  per  un periodo non superiore a cinque anni
complessivi.
    Successivamente  non  e' consentito procedere alla attivazione di
un nuovo contratto a tempo parziale con il medesimo soggetto.