IL DIRETTORE dell'Istituto di scienze e tecnologie molecolari di Milano Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come modificato dall'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la delibera della giunta amministrativa nelle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale, n. 188/1999, dell'8 aprile 1999, e il disciplinare relativo alla procedura per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato in data 7 ottobre 1996; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 307/2000 in data 26 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la nota del Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto - Servizio III - prot. n. 1883591 del 7 ottobre 2002; Dispone: Art. 1. Natura e contenuto della selezione E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unita' di personale diplomato, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, punto a) del contratto collettivo nazionale del comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, pari al 50% di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno, con oneri a carico del bilancio ordinario. Il contratto avra' la durata di un anno eventualmente prorogabile di anno in anno in presenza della necessaria disponibilita' finanziaria e comunque per un periodo non superiore a cinque anni complessivi. Successivamente non e' consentito procedere alla attivazione di un nuovo contratto a tempo parziale con il medesimo soggetto.