IL DIRETTORE GENERALE Visto art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce alle universita', agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, all'ENEA e all'ASI, la possibilita' di conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca; Visto il regolamento ENEA concernente il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attivita' di ricerca dell'ENEA, approvato nella duecentunesima riunione del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1998 Vista l'ordinanza adottata dal commissario straordinario in data 15 luglio 2002; Determina: Art. 1. Parte generale E' indetta una selezione, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di ventidue assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca secondo quanto riportato nell'allegato 1. Non puo' essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di ruolo presso le Universita', gli osservatori astronomici, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI. L'assegno di ricerca non e' cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno; in tal caso il cumulo con le borse suddette e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ENEA. Non puo' altresi' essere cumulato con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche potra' essere collocato in aspettativa senza assegni.