IL DIRETTORE GENERALE

    Visto art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
attribuisce   alle   universita',   agli   osservatori   astronomici,
astrofisici  e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca
di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente  de Consiglio dei
Ministri  30 dicembre  1993,  n. 593  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  all'ENEA  e  all'ASI,  la  possibilita'  di  conferire
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca;
    Visto  il  regolamento  ENEA  concernente  il  conferimento degli
assegni  per  la  collaborazione  all'attivita' di ricerca dell'ENEA,
approvato    nella   duecentunesima   riunione   del   consiglio   di
amministrazione dell'11 giugno 1998
    Vista  l'ordinanza adottata dal commissario straordinario in data
15 luglio 2002;

                             Determina:

                               Art. 1.

                           Parte generale

    E'  indetta  una selezione, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento  di  ventidue assegni per la collaborazione ad attivita'
di ricerca secondo quanto riportato nell'allegato 1.
    Non  puo'  essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di
ruolo  presso  le  Universita', gli osservatori astronomici, gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI.
    L'assegno  di  ricerca  non  e'  cumulabile con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita'  di  ricerca  del  titolare  dell'assegno; in tal caso il
cumulo   con   le  borse  suddette  e'  subordinato  alla  preventiva
autorizzazione dell'ENEA.
    Non  puo'  altresi'  essere  cumulato con stipendi o retribuzioni
derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.
    Il  titolare  in servizio presso amministrazioni pubbliche potra'
essere collocato in aspettativa senza assegni.