IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Vista la legge 22 luglio 1997, n. 276;
    Vista la legge 19 novembre 1998, n. 399;
    Visto  il decreto ministeriale 18 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 283  del  4 dicembre  1997, con il quale sono
stati  individuati  i  tribunali presso cui sono istituite le sezioni
stralcio  previste dalla predetta legge nonche' determinato il numero
delle sezioni e della pianta organica dei giudici onorari aggregati;
    Visto  il  decreto  ministeriale 30 luglio 1998, con cui e' stata
fissata  all'11 novembre  1998 la data di inizio dell'attivita' delle
sezioni stralcio;
    Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge n. 276 del 1997,
occorre provvedere, con riserva di variazione in aumento a seguito di
eventuali  revoche  o  rinunce da parte dei giudici onorari aggregati
gia' nominati, alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito dei
concorsi  pubblicati  nelle  Gazzette Ufficiali - 4a serie speciale -
n. 99  del  19 dicembre  1997  e  -  4a  serie  speciale - n. 100 del
29 dicembre 1998, come da prospetto allegato;
    Vista  la  delibera  in  data  10 dicembre  1998, con la quale il
Consiglio  Superiore  della  Magistratura  ha dettato le disposizioni
relative  alla  procedura da seguire ed ai criteri da adottare per la
nomina dei giudici onorari aggregati.
    Vista   la   delibera  adottata  dal  Consiglio  Superiore  della
Magistratura nella seduta del 3 luglio 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Presso  le  sezioni  stralcio  dei  tribunali di cui all'allegato
elenco sono disponibili centonovantaquattro posti di giudice onorario
aggregato.
    Possono conseguire la nomina a giudice onorario aggregato:
      a) gli  avvocati  anche  se  a  riposo  o  iscritti  negli albi
speciali e i magistrati a riposo;
      b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
      c) i  professori  universitari  e  i  ricercatori  universitari
confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza;
      d) i notai anche in pensione.
    Le  domande  per il conseguimento della nomina a giudice onorario
aggregato,  ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 22 luglio
1997,  n. 276, sono presentate con le modalita' previste dal presente
decreto.