IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 22 luglio 1997, n. 276; Vista la legge 19 novembre 1998, n. 399; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, con il quale sono stati individuati i tribunali presso cui sono istituite le sezioni stralcio previste dalla predetta legge nonche' determinato il numero delle sezioni e della pianta organica dei giudici onorari aggregati; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, con cui e' stata fissata all'11 novembre 1998 la data di inizio dell'attivita' delle sezioni stralcio; Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge n. 276 del 1997, occorre provvedere, con riserva di variazione in aumento a seguito di eventuali revoche o rinunce da parte dei giudici onorari aggregati gia' nominati, alla copertura dei posti rimasti vacanti a seguito dei concorsi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - 4a serie speciale - n. 99 del 19 dicembre 1997 e - 4a serie speciale - n. 100 del 29 dicembre 1998, come da prospetto allegato; Vista la delibera in data 10 dicembre 1998, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato le disposizioni relative alla procedura da seguire ed ai criteri da adottare per la nomina dei giudici onorari aggregati. Vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 luglio 2002; Decreta: Art. 1. Presso le sezioni stralcio dei tribunali di cui all'allegato elenco sono disponibili centonovantaquattro posti di giudice onorario aggregato. Possono conseguire la nomina a giudice onorario aggregato: a) gli avvocati anche se a riposo o iscritti negli albi speciali e i magistrati a riposo; b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, laureati in giurisprudenza; d) i notai anche in pensione. Le domande per il conseguimento della nomina a giudice onorario aggregato, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono presentate con le modalita' previste dal presente decreto.