IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, in particolare l'art. 20, comma 3, che prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle "Scienze della difesa e della sicurezza"; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione; Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione del sopracitato art. 20, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due distinti concorsi per l'ammissione di 209 allievi al primo anno del 185o corso dell'Accademia militare di Modena, uno per 42 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "interno", riservato ai sergenti in servizio permanente, ai volontari in servizio permanente ed a quelli in ferma breve con almeno dodici mesi di servizio, uno per 167 posti, d'ora in avanti identificato come concorso "pubblico", per concorrenti diversi da quelli appartenenti alle precitate categorie, sempreche' in possesso dei requisiti prescritti dal relativo bando di concorso; Ravvisata comunque l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti nel concorso "interno" indetto con il presente decreto, possano essere portati in aumento a quelli disponibili nel concorso "pubblico"; Ritenuto opportuno prevedere che nel concorso "interno" alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, le Armi e i Corpi dei ruoli normali dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 20% l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del 185o corso dell'Accademia militare di Modena nell'anno accademico 2003/2004; Considerato che, nel rispetto di detta aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari dell'Accademia militare e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive a quella di selezione culturale nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto quelli di sesso femminile non superino detta percentuale; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso "interno", per esami, per l'ammissione di 42 (quarantadue) allievi al primo anno del 185o corso dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti: 26 (ventisei) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; 4 (quattro) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali; 4 (quattro) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; 5 (cinque) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito; 3 (tre) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. 2. Il concorso di cui al precedente comma 1 e' riservato - per i motivi indicati nelle premesse - al personale militare sia di sesso maschile che di sesso femminile in servizio in qualita' di sergente, di volontario in servizio permanente o di volontario in ferma breve, quest'ultimo con servizio di durata pari o superiore a dodici mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite al predetto personale di entrambi i sessi. 3. Il reclutamento di personale femminile, comunque, non potra' superare l'aliquota percentuale del 20% dei posti messi a concorso indicata nel decreto ministeriale 4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, i posti disponibili per detto personale, calcolati per ciascun corso in base alla suddetta aliquota percentuale, sono i seguenti: 5 (cinque) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; 1 (uno) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito; 1 (uno) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito; 1 (uno) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito. Pertanto, in nessun caso personale militare di sesso femminile potra' essere ammesso al primo anno del 185o corso in numero superiore a quello sopra indicato, anche se collocato in posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11. 4. I militari cui e' riservato il concorso potranno indicare nella domanda di partecipazione solo l'ordine di preferita assegnazione ai citati corsi. In mancanza di indicazione, l'ordine di preferenza verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione dei cinque corsi di cui al precedente, comma 1 del presente articolo. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sara' stabilita, come indicato nel successivo art. 11, comma 6, all'atto del completamento delle attivita' di ammissione alla frequenza del primo anno del 185o corso. 5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la graduatoria di ammissione. Al termine del secondo anno accademico gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente. 6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo: gli ammessi ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito seguiranno un corso di laurea triennale ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche - negli indirizzi tecnico, politico-organizzativo o amministrativo; gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno un corso di laurea triennale in ingegneria ed uno successivo, biennale, di laurea specialistica in ingegneria, negli indirizzi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito; gli ammessi al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenteranno un corso di studi universitari finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in medicina e chirurgia. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 7. Per quanto indicato nel precedente comma 6: i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito; i concorrenti gia' laureati in medicina e chirurgia non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito; inoltre: i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. 8. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.