IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

                           di concerto con

                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,   n. 511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle  prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale,  emanato  in  applicazione  all'art. 3,  comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000,n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, i corpi dei ruoli normali
della   Marina   militare   nei  quali  avverra'  nell'anno  2003  il
reclutamento  del  personale  femminile,  indicando al 20% l'aliquota
massima  di  detto  personale  che  potra' accedere alla 1a classe di
corsi  normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico
2003/2004;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
testo  integrato  del  sopracitato decreto interministeriale 30 marzo
1999,  nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto interministeriale
2 maggio 2002, nel concorso per l'ammissione alla 1a classe dei corsi
normali   dell'Accademia  navale  indetto  con  il  presente  decreto
l'effettuazione  di  una prova di preselezione cui sottoporre tutti i
concorrenti;
    Ritenuto  che  l'ammissione  alla  successiva  prova  scritta  di
concorrenti  in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di sesso femminile da ammettere alla 1a classe dei corsi
normali   dell'Accademia   navale   definita   per  l'anno  2003  dal
sopracitato   decreto   ministeriale   4 luglio  2002,  e'  opportuno
prevedere  che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella  di  preselezione  nel  numero  sopraindicato  quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
centottanta  allievi  alla 1a classe dei corsi normali dell'Accademia
navale   di   Livorno   per  l'anno  accademico  2003/2004.  I  posti
disponibili sono cosi' ripartiti:
      a) centosessantacinque per i sottonotati Corpi:
        settanta per il Corpo di Stato maggiore;
        ventotto per il Corpo del Genio navale;
        diciassette per il Corpo delle Armi navali;
        quindici per il Corpo di Commissariato militare marittimo;
      b) quindici per il Corpo sanitario militare marittimo.
    2.  Al concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare
concorrenti  sia  di  sesso maschile che di sesso femminile, anche se
gia'  alle  armi.  Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3. Il personale femminile che potra' conseguire l'ammissione alla
1a classe dei corsi normali, tuttavia, non potra' superare l'aliquota
percentuale  del  20% dei posti messi a concorso indicata nel decreto
ministeriale  4 luglio 2002, citato nelle premesse. Pertanto, i posti
disponibili per detto personale sono:
      trentatre'  per  i posti di cui al precedente, comma 1, lettera
a) cosi' ripartiti:
        quattordici per il Corpo di Stato maggiore;
        sei per il Corpo del Genio navale;
        tre per il Corpo delle Armi navali;
        tre per il Corpo di Commissariato militare marittimo;
        sette per il Corpo delle Capitanerie di porto;
        tre per i posti di cui al precedente, comma 1, lettera b) per
il Corpo sanitario militare marittimo.
    Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi alla 1a classe dei corsi normali in numero superiore a
quello  sopraindicato,  anche  se  collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
    4.   I   concorrenti   potranno   chiedere   di  partecipare,  in
alternativa,  o  per  i  posti  di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera  a),  ovvero per quelli di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera   b).   Pertanto,   non  e'  consentito  concorrere,  neanche
presentando  distinte  domande, per entrambe le categorie di posti di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per
i  posti  di  cui al precedente, comma 1, lettera a) nella domanda di
partecipazione   al  concorso  potranno  indicare  solo  l'ordine  di
preferita  assegnazione  ai  Corpi per i quali e' indetto il concorso
(Stato maggiore,  Genio  navale,  Armi navali, Commissariato militare
marittimo  e  Capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione
non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra'
con i criteri indicati nel successivo art. 14.
    5. I   corsi   avranno  inizio  nella  seconda  decade  del  mese
di settembre  2003.  Le  materie  di  insegnamento  e le modalita' di
svolgimento  dei  corsi,  integrati  da  campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
    6. Per  quanto  riguarda  lo  svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
      gli   ammessi   al   corso   per  il  Corpo  di  Stato maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento  della  laurea  specialistica  in  scienze  marittime e
navali;
      gli   ammessi   al   corso   per  il  Corpo  del  Genio  navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
navale;
      gli   ammessi   al   corso  per  il  Corpo  delle  Armi  navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  i Corpi di Commissariato militare
marittimo  e  delle  capitanerie  di  porto completeranno un ciclo di
studi  comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere
professionale  e  marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico -
amministrativo,    finalizzato    al   conseguimento   della   laurea
specialistica secondo il piano di studi dell'Accademia navale;
      gli  ammessi al corso per il Corpo Sanitario militare marittimo
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a
carattere  professionale  e marinaresco, finalizzato al conseguimento
della laurea specialistica in medicina e chirurgia.
    7. Per quanto indicato al precedente comma 6:
      i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non  potranno  essere ammessi al corso per i Corpi del Genio navale e
delle armi navali;
        i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia  non  potranno  partecipare per i posti del Corpo sanitario
militare marittimo;
       gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che
avessero   sostenuto   prima   dell'ammissione   ai   corsi   normali
dell'Accademia  navale  ai fini del conseguimento dello stesso titolo
di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
    8.  Il numero dei posti di cui al precedente, comma 1, lettere a)
e  b),  potra'  subire  modificazioni, fino alla data di approvazione
della  graduatoria  di  merito  del  concorso,  al fine di soddisfare
eventuali  sopravvenute  esigenze  della  Forza  armata connesse alla
consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo.
    9. Resta   impregiudicata   per  la  direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza della
1a  classe  dei corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di  contenimento  della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.