IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 agosto 1977, n. 574, concernente modifiche delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali   del   Corpo   della  Guardia  di  finanza,  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   Ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto  l'art.  54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
norme   sul   reclutamento,   gli   organici   e   l'avanzamento  dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri,  modificato  dal  decreto  legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  19 aprile  2000  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione   dell'art.   5,   comma 2,   del   sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e
gli   ulteriori   requisiti   richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi
dell'Accademia  e  per  il  reclutamento  degli ufficiali in servizio
permanente  dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di
svolgimento  delle  prove  concorsuali e di formazione delle relative
graduatorie  di  merito,  nonche'  la  composizione delle commissioni
esaminatrici e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  "Scienze  della  difesa e della
sicurezza";
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri  nei  quali  avverra'  nell'anno 2003 il reclutamento del
personale  femminile,  ha indicato al 20% l'aliquota massima di detto
personale   che   potra'  accedere  al  primo  anno  del  185o  corso
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri nell'anno accademico 2003/2004;
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
presente   decreto   una  prova  di  preselezione  cui  sottoporre  i
concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
per    motivi   di   economicita'   e   di   speditezza   dell'azione
amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande venisse ritenuto
compatibile  con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
    Ritenuto   opportuno   prevedere   che   alle  prove  concorsuali
successive  a  quella  di  preselezione previste dal presente decreto
venga  ammesso  un  numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile da ammettere al primo anno del 185o
corso  dell'Accademia  per  la  formazione  di  base  degli ufficiali
dell'Arma  dei carabinieri fissata dal succitato decreto ministeriale
4 luglio  2002  e'  opportuno  prevedere  che  tra  i  concorrenti da
ammettere  alle prove concorsuali successive a quella di preselezione
nel  numero di volta in volta indicato nel presente decreto quelli di
sesso femminile non superino l'aliquota massima sopraindicata;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per esami, per l'ammissione di 50
(cinquanta)  allievi  al primo anno del 185o corso dell'Accademia per
la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti,  anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso
femminile.   Pertanto,  le  disposizioni  del  presente  decreto,  in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3.  Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare  l'aliquota  percentuale  del 20% dei posti messi a concorso
indicata   nel  decreto  ministeriale  4 luglio  2002,  citato  nelle
premesse.  I posti disponibili per detto personale, calcolati in base
alla  suddetta  aliquota  percentuale,  sono 10 (dieci). Pertanto, in
nessun  caso i concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi
al primo anno del 185o corso dell'Accademia per la formazione di base
degli  ufficiali  dell'Arma  dei  carabinieri  in  numero superiore a
quello  sopraindicato,  anche  se  collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito di cui al successivo art. 16.
    4.  Il  corso,  che  si  svolgera' presso l'Accademia militare di
Modena,  avra'  inizio  dal  giorno  in  cui  sara'  resa pubblica la
graduatoria  di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici,
al  termine  dei  quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la
nomina  a  sottotenente  in  servizio  permanente  del  ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
    5.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno   tenuti   a   seguire   corsi   universitari,  ad  indirizzo
giuridico-amministrativo,  presso  l'Accademia  militare  di Modena e
presso  la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento
della  laurea  in "Scienze giuridiche" e successivamente della laurea
specialistica in "Giurisprudenza".
    6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
      i  concorrenti  gia'  in  possesso  del  diploma  di  laurea in
giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
      i   concorrenti   che  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    7.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione della
relativa  graduatoria  di  merito,  al  fine  di soddisfare eventuali
sopravvenute   esigenze   dell'Arma  dei  carabinieri  connesse  alla
consistenza del ruolo normale dell'Arma stessa.
    8.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2003.