IL DIRIGENTE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli articoli 4 e 20 - e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che tra candidati a parita' di merito e di titoli di preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta'; Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo delle Universita' stipulato in data 9 agosto 2000 ed in particolare l'art. 55, comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che l'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 766 del 14 febbraio 2001 ed in particolare l'art. 3 che detta disposizioni per l'attivazione delle procedure di reclutamento del predetto personale tecnico-amministrativo; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 597 del 5 febbraio 2001 ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che l'amministrazione, al fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato, dopo aver verificato l'esistenza di graduatorie vigenti, relative alle professionalita' occorrenti, in via subordinata accerta l'esistenza di graduatorie predisposte per le assunzioni a tempo indeterminato. A tale scopo agli aspiranti, in sede di redazione della domanda di partecipazione ai concorsi per posti a tempo indeterminato, puo' essere richiesto di manifestare la disponibilita' alla costituzione di rapporti a termine lasciando impregiudicata, comunque, la possibilita' di optare per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se ne presenti la possibilita'; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che ha emanato una nuova disciplina sul lavoro a tempo determinato ed ha, nel contempo, previsto all'art. 11 un regime transitorio in materia disponendo che le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo, manterranno in via transitoria la loro efficacia fino alla data di scadenza andandosi ad affiancare alla predetta nuova disciplina, cosi' come chiarito con circolare del Ministero del lavoro 1 agosto 2002, n. 42; Visto il decreto direttoriale n. 410 del 29 novembre 2002 con il quale, in esecuzione della delibera n. 2 del 3 luglio 2002 del consiglio di amministrazione di questa Universita', sono state individuate, tra l'altro, cinque unita' di personale di categoria C, posizione economica C1, dell'area biblioteche, per le quali avviare l'iter amministrativo finalizzato all'assunzione ed e' stata autorizzata l'attivazione della relativa procedura di mobilita', disponendo, altresi', che qualora la suddetta procedura avesse avuto esito negativo si sarebbe provveduto ad attivare la procedura concorsuale con emissione di apposito bando; Vista la circolare prot. n. 597/C del 29 novembre 2002, con la quale sono stati messi in mobilita' i suddetti cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche; Considerato che la citata procedura di mobilita' ha avuto esito negativo; Visto l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574 che prevede una riserva obbligatoria del 2% dei posti messi a concorso a favore degli ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37, comma 1, della medesima legge; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed in particolare l'art. 18, commi 7 e 8, dai quali si evince, rispettivamente, che e' stata fissata una nuova aliquota - nella misura del 30% dei posti messi a concorso - per la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte e che qualora tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei, Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; Accertato che tale riduzione proporzionale non rende operante la riserva nei confronti dei soggetti beneficiari di cui alla citata legge n. 574/1980; Accertato, inoltre, che tale riduzione proporzionale determina la possibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari della legge n. 68/1999; Accertato, infine, che la medesima riduzione proporzionale da' luogo ad una frazione di posto pari a 0,91 che si cumula alla precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari a 0,92 per un totale di 1,83 determinando, pertanto, la possibilita' di riservare un posto ai soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo n. 215/2001, con un residuo di 0,83; Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del 15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 del 11 novembre 1998, con particolare riferimento alla devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all'emanazione di atti e provvedimenti relativi alla procedure di selezione del personale; Decreta: Art. 1. Indizione e riserva E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, dell'area biblioteche, presso la seconda Universita' degli studi di Napoli, di cui uno riservato ai soggetti beneficiari individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e uno riservato ai soggetti beneficiari individuati dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei i posti saranno liberi e verranno ricoperti utilizzando la graduatoria generale di merito.