IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge  31 luglio  1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  10 maggio  1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958  recante  "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Visto   il   decreto   legislativo  del  12 maggio  1995,  n. 196
concernente   "Attuazione  dell'art. 3  della  legge  n. 216/1992  in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 concernente
"Disposizioni   integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate";
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 5 novembre 1997 concernente
"Norme  per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli
dell'Aeronautica militare";
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
"Regolamento  recante  norme  per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio  1997,  concernente
"Approvazione   della   nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'amministrazione della difesa";
    Visto   il   decreto   ministeriale   26 marzo  1999  concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare";
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento per
l'idoneita' al servizio militare";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante "Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente "Regolamento recante modificazioni
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,
n. 411,  relativo  ai  limiti  di  altezza  per  la partecipazione ai
concorsi pubblici;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  del  servizio  militare  e  per  delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3  e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  "Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le  norme d'esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "Nuove norme
sulla cittadinanza";
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230 concernente "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di decisione e di controllo" e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n. 445 concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 23 marzo   1995,   concernente  "Determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39 e successive modificazioni;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo  marescialli  dell'Aeronautica  militare  sono disponibili
centocinquanta  posti  di  cui novanta da ricoprire mediante concorso
pubblico  e  superamento  di  apposito corso della durata di due anni
accademici  e  sessanta  posti  mediante concorso interno aperto agli
appartenenti al ruolo dei sergenti, ai quali e' riservata un terzo di
detta  percentuale,  ed  agli  appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio  permanente  per  la rimanente percentuale, e superamento di
apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
    Visto  il decreto ministeriale in data 4 luglio 2002 con il quale
il  Ministro  della  difesa  ha  stabilito che l'aliquota percentuale
massima  di  personale  militare  di sesso femminile da reclutare nel
ruolo marescialli delle Forze armate e' del 20%;
    Visto  il foglio n. SMA 123/19028/P12-2/2 in data 9 dicembre 2002
dello   Stato  maggiore  aeronautica,  concernenti  le  modalita'  di
reclutamento per l'effettuazione del concorso pubblico, per titoli ed
esami,  per  l'ammissione  al  sesto  corso  biennale di formazione e
specializzazione  di  novanta  allievi  marescialli  dell'Aeronautica
militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al sesto corso biennale (2003 - 2005) di novanta allievi
marescialli  dell'Aeronautica militare. Ove non specificato il sesso,
ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai
cittadini di sesso maschile che femminile.
    2.   In   considerazione  dell'aliquota  percentuale  massima  di
personale  militare  femminile  da immettere negli organici del ruolo
marescialli  dell'Aeronautica  militare, stabilita dal Ministro della
difesa  con  decreto  ministeriale in data 4 luglio 2002 citato nelle
premesse   nella   misura   del  20%,  al  termine  delle  operazioni
concorsuali  potra'  essere  ammesso  al  sesto corso di formazione e
specializzazione per allievi marescialli dell'Aeronautica militare un
numero massimo di 18 concorrenti di sesso femminile.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      prova scritta di preselezione;
      accertamenti psico-fisiologici;
      accertamenti attitudinali;
      prova  scritta  per  l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
      valutazione dei titoli.
    4.  L'ammissione  al  corso,  nonche'  la  relativa frequenza, e'
subordinata  alla verifica, anche postuma, del possesso dei requisiti
indicati al successivo art. 2.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,   di   sospendere   l'ammissione  al  corso  di  formazione  e
specializzazione  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente
non   valutabili   ne'   prevedibili,   nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2003.