IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2002, con il quale e' stato indetto il concorso per esami, per l'ammissione di 50 allievi al 1o anno del 185o corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Vista la richiesta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri di incrementare, a fini di ottimizzazione della selezione, da 100 a 120 il numero dei concorrenti da ammettere alla prova orale del concorso di cui sopra e da 55 a 65 il numero di quelli da ammettere al tirocinio, secondo l'ordine delle graduatorie previste dagli articoli 11 e 15 del bando; Tenuto conto che, a causa di un refuso contenuto negli elementi di programmazione predisposti dal predetto Comando Generale, il terzo alinea del comma 6 dell'art. 8 e la tabella concernente le provedi efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile, di cui all'allegato "H" del bando di concorso, nella parte relativa alla corsa piana di metri 1000, recano errata indicazione dei tempi di percorrenza; Ritenuto di accogliere la richiesta di cui sopra e ravvisata la necessita' di provvedere alle conseguenti modifiche; Visto il decreto dirigenziale 15 novembre 2002, concernente attribuzione all'Ammiraglio di divisione Giuseppe Lertora, quale vice direttore della Direzione generale per il personale miliare, di competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale militare; Decreta: Art. 1. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto dirigenziale 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 102 del 27 dicembre 2002, e' sostituito dal seguente: "3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi centoventi, di cui almeno dodici allievi delle Scuole militari ed almeno uno in possesso dell'attestato di bilinguismo. Dei centoventi concorrenti ammessi alla prova orale, quelli di sesso femminile non potranno superare le ventiquattro unita'".