IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n. 574,  concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'esercito,   della   marina   e
dell'aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13  dicembre  1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1  febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2   e  4  della  succitata  legge  7  agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri,  modificato  dal  decreto  legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel  Corpo  della  guardia  di  finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
    Vista  la  direttiva  tecnica  19  aprile  2000  della  direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della
Sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il  riordino  dell'Arma  dei carabinieri e successive modificazioni e
integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  emanato  in
applicazione   dell'art. 5,   comma   2,   del   sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298,  concernente,  tra  l'altro, i
titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per l'ammissione ai
concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito,  nonche'  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
modificato  con  decreti  ministeriali  11 maggio 2001 e 26 settembre
2002;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale  a  norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331;
    Visto   il   decreto  ministeriale  4  luglio  2002,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri  nei  quali  avverra'  nell'anno 2003 il reclutamento del
personale  femminile,  ha  fissato  al 100% l'aliquota percentuale di
detto personale che potra' essere immesso nel ruolo tecnico-logistico
dell'Arma stessa;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), in particolare l'art. 34;
    Ravvisata  la  necessita'  di indire un concorso per la nomina di
ufficiali   in   servizio   permanente  del  ruolo  tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2003;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del
sopracitato  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  una  prova di
preselezione  cui  sottoporre  i concorrenti, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande presentate per una o piu' delle specialita' tra le quali sono
ripartiti  i  posti  messi a concorso con il presente decreto venisse
ritenuto  compatibile  con  le  esigenze  di  selezione dell'Arma dei
carabinieri;
      Ritenuto  che,  qualora  abbia  luogo detta prova, l'ammissione
alle  successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore
a  venti  volte  quello  dei  posti previsti per ciascuna specialita'
offra adeguata garanzia di selezione,
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
venti  tenenti  in  servizio permanente effettivo del ruolo tecnico -
logistico dell'Arma dei carabinieri.
    2.  I  posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialita' nel
modo seguente:
      a) specialita' amministrazione: sei posti, di cui tre riservati
agli  ufficiali  di  complemento  che abbiano prestato senza demerito
servizio di prima nomina nell'Arma dei carabinieri;
      b) specialita' commissariato: un posto;
      c)  specialita'  sanita'  -  medicina: cinque posti, di cui due
riservati agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio
di prima nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
      d) specialita' sanita' - farmacia: un posto;
      e) specialita' veterinaria: un posto;
      f) specialita' telematica: tre posti, di cui uno riservato agli
ufficiali  di  complemento  che  abbiano  prestato  servizio di prima
nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri;
      g) specialita' genio: un posto;
      h)  specialita'  investigazioni  scientifiche  -  biologia: due
posti, di cui uno riservato agli ufficiali di complemento che abbiano
prestato  servizio  di  prima  nomina  senza  demerito  nell'Arma dei
carabinieri.
    Per  usufruire  della  riserva  dei posti non ha rilevanza che al
termine   del  servizio  di  prima  nomina  prestato  senza  demerito
nell'Arma  dei  carabinieri  gli ufficiali di complemento di cui alle
lettere  a), c), f) ed h) del presente comma siano stati ammessi alla
ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.
    3.  I  posti  riservati di cui al precedente comma 2, lettere a),
c),  f)  ed h)  eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
riservatari  idonei,  saranno devoluti agli altri concorrenti idonei,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialita'.
    4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialita'
di  cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno subire modificazioni, fino
alla   data   di   approvazione  della  graduatoria  di  merito,  per
sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche'  in applicazione delle disposizioni della legge
27  dicembre  2002,  n. 289,  citata  nelle  premesse,  in materia di
assunzioni di personale per l'anno 2003.