IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2003 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 34; Ravvisata la necessita' di indire un concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2003; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato decreto ministeriale 12 gennaio 2001, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per una o piu' delle specialita' tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a venti volte quello dei posti previsti per ciascuna specialita' offra adeguata garanzia di selezione, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialita' nel modo seguente: a) specialita' amministrazione: sei posti, di cui tre riservati agli ufficiali di complemento che abbiano prestato senza demerito servizio di prima nomina nell'Arma dei carabinieri; b) specialita' commissariato: un posto; c) specialita' sanita' - medicina: cinque posti, di cui due riservati agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri; d) specialita' sanita' - farmacia: un posto; e) specialita' veterinaria: un posto; f) specialita' telematica: tre posti, di cui uno riservato agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri; g) specialita' genio: un posto; h) specialita' investigazioni scientifiche - biologia: due posti, di cui uno riservato agli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina senza demerito nell'Arma dei carabinieri. Per usufruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito nell'Arma dei carabinieri gli ufficiali di complemento di cui alle lettere a), c), f) ed h) del presente comma siano stati ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, lettere a), c), f) ed h) eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di specialita'. 4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialita' di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri. 5. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, citata nelle premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2003.