IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230, recante: "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
    Vista  la  legge  6  marzo 2001, n. 64, recante: "Istituzione del
servizio civile nazionale";
    Visto  il  decreto  legislativo  5  aprile  2002, n. 77, recante:
"Disciplina  del  servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64";
    Visto  in  particolare  l'art. 5,  comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art. 6,  comma  1, della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10  agosto  2001,  recante: "Determinazione del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche";
    Vista  la  circolare  del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante:
"Enti   e  progetti  del  servizio  civile  nazionale.  Procedure  di
selezione dei volontari";
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  11  febbraio  2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per
l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai
sensi  dell'art. 6,  comma  1  della legge n. 64 del 2001 e ulteriori
disposizioni  relative  al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti  entro  il  31  gennaio  2003, secondo quanto
previsto  dalla circolare del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 del
direttore  generale  dell'Ufficio  nazionale  per il servizio civile,
sono  stati approvati dall'Ufficio n. 731 progetti, che consentono di
avviare al servizio diecimilanovecentoventinove volontari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Generalita'

    E'     indetto     un     bando     per     la    selezione    di
diecimilanovecentoventinove  volontari  da  impiegare per l'anno 2003
nei  progetti  di  servizio  civile,  in  Italia e all'estero, di cui
all'elenco   contenuto   nell'allegato   1,   approvati  dall'Ufficio
nazionale  per  il servizio civile (di seguito: "l'Ufficio") ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da  ciascun  ente  all'atto  della trasmissione della graduatoria dei
volontari  selezionati  presso  cui  i  progetti  sono  realizzati  e
coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
    L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e  le  modalita'  indicate  al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433,80 mensili.