IL DIRETTORE
            dell'ufficio centrale degli archivi notarili

    Visti  gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629 di
riordinamento degli archivi notarili e successive modificazioni;
    Visti  gli  articoli 6  e  11 della legge 19 luglio 1957, n. 588,
recante  norme  complementari  alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul
riordinamento degli archivi notarili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 novembre
1958,  n. 1280,  recante  norme  regolamentari  per l'amministrazione
degli archivi notarili;
    Visti  gli  articoli 7,  primo  comma,  e 9 della legge 28 luglio
1961,  n. 723  di  aggiornamento  degli  organici del personale degli
archivi notarili;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 febbraio  1964,  n. 237,  recante  disposizioni  in tema di leva e
reclutamento    obbligatorio    nell'Esercito,    nella    Marina   e
nell'Areonautica;
    Visto   l'art. 40   della  legge  20 settembre  1980,  n. 574  di
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Areonautica;
    Visto  l'art. 14  della  legge  11 luglio  1980,  n. 312  recante
disposizioni  sul  nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta
di  bollo  per  le  domande  di  concorso  e  di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme in favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla carriera
direttiva  nella  pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il  pensionamento,  per l'assegnazione di sede e per la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di azioni positive
per la realizzazione uomo-donna nel lavoro;
    Visti  gli  articoli 3, 4, 19, 20, 21 e 22 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni;
    Visto  l'art. 3, comma 65 legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
correttivi di finanza pubblica;
    Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  sulle  modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
    Visto  l'art. 39,  comma  15,  del  decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 196 e successive modificazioni, in materia di procedure per
disciplinare  i contenuti del rapporto di impiego del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  recante  misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
    Visto  l'art. 11,  comma  7,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59,
recante  delega  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle   regioni   ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
    Visto  l'art. 3,  comma  6  della  legge  15 maggio 1997, n. 127,
recante    misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  controllo  e
successive modificazioni;
    Visto  l'art. 39  della  legge  23 dicembre  1997, n. 449 recante
misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale  6 luglio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 161   del   13 luglio  1998,  concernente  l'individuazione  delle
attivita'  lavorative,  autonome  e  subordinate,  interferenti con i
compiti  istituzionali  del Ministero della giustizia e come tali non
consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  l'art. 20,  comma  3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriannuale dello Stato;
    Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, legge di
attuazione  della  direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro  a  tempo  parziale  concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES e
successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333,  regolamento  di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
    Vista  l'art. 19  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448 recante
disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriannuale
dello Stato (legge finanziaria 2002);
    Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre  2000, n. 445, testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visti  i  contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente   dai  Ministeri  sottoscritti  in  data  16 maggio  1995,
16 febbraio  1999  e  16 maggio  2001,  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo  integrativo  del  personale del
Ministero della giustizia sottoscritto in data 5 aprile 2000;
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio  2001 e 22 marzo 2002 con i quali sono state ridefinite le
dotazione   organiche  del  personale  appartenente  alle  qualifiche
dirigenziali,  alle  aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai
profili  professionali  dell'amministrazione degli archivi notarili e
sono   state  ripartite  nell'ambito  della  sede  centrale  e  delle
strutture periferiche;
    Considerato  che  con  il decreto del Presidente della Repubblica
30 agosto  2000,  concernente  la  programmazione  trimestrale  delle
assunzioni  nelle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'amministrazione degli archivi
notarili, tra l'altro, e' stata autorizzata ad attivare una procedura
concorsuale  per  coprire  venticinque  posti appartenenti al profilo
professionale del vice conservatore, attuale figura professionale del
conservatore,  area  funzionale  C, posizione economica C2, per posti
vacanti nell'intero territorio nazionale;
    Che  anche in base ai citati decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 2001 e 22 marzo 2002 permangono posti vacanti
in misura superiore a quelli autorizzati;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali  cui  e'  tenuto il conservatore, in quanto le funzioni
ispettive    sull'attivita'    notarile,    proprie    della   figura
professionale,  esplicandosi essenzialmente nel controllo documentale
visivo   degli  atti  pubblici  notarili,  esigono  il  possesso  del
requisito della vista;
    Tenuto  conto  delle  norme in materia di assunzione riservate ai
disabili ed altri aventi diritto;
    Considerato  che  presso l'amministrazione degli archivi notarili
la  quota  di riserva prevista per i lavoratori pubblici che occupano
piu' di cinquanta dipendenti, stabilita dall'art. 3, lettera a) della
legge  12 marzo  1999,  n. 68,  nella  misura  del  7% dei lavoratori
occupati, risulta gia' coperta;
      Ritenuto   che   non   e'  possibile  prevedere  il  numero  di
partecipanti  al  concorso  per cui si rende indispensabile stabilire
con  successivo  provvedimento  i giorni e l'ubicazione dei locali in
cui  si  svolgeranno  le  prove  scritte,  nonche'  l'eventuale prova
preselettiva;

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Numero dei posti a concorso e relative riserve

    E'  indetto  un  concorso,  per  esame,  a  venticinque  posti di
conservatore in prova, area funzionale C, posizione economica C2, nel
ruolo  del  personale del Ministero della giustizia - Amministrazione
degli  archivi  notarili,  da assegnare a sedi vacanti nelle seguenti
regioni:
    Abruzzo: un posto;
    Emilia-Romagna: quattro posti;
    Lazio: tre posti;
    Lombardia: dieci posti;
    Piemonte: tre posti;
    Toscana: due posti;
    Veneto: due posti.
    L'assunzione   in   servizio   dei   vincitori  del  concorso  e'
subordinata  all'autorizzazione  concessa  con  apposito  decreto del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione
pubblica  e  del Ministro dell'economia e delle finanze e puo' essere
condizionata  da  criteri  di  scaglionamento  degli  ingressi  e dal
ricorso  a  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale con prestazione
lavorativa  non  superiore  al  cinquanta per cento di quella a tempo
pieno,  in  numero non inferiore alla percentuale prevista al momento
dell'assunzione per tale tipologia di rapporto.
    La  sede di servizio sara' assegnata tenendo conto dell'ordine di
graduatoria  e  delle  preferenze che saranno espresse in merito alla
sede di destinazione ed alla tipologia del rapporto di lavoro.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione in albi professionali, purche'
l'attivita'  non  sia  svolta  con una pubblica amministrazione e non
comporti un conflitto di interessi con l'attivita' di servizio.
    Ai  sensi  dell'art. 3,  comma  65, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537,  e  dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n. 196, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai militari in
ferma  breve  o in ferma prefissata della durata di cinque anni delle
tre  Forze armate, congedati senza demerito alla data di scadenza del
termine  utile  per la presentazione della domanda di concorso, anche
al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
    Ai  sensi  dell'art. 40  della  legge  20 settembre 1980, n. 574,
comma  secondo,  il  2%  dei posti messi a concorso e' riservato agli
ufficiali    di    complemento    dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  che  abbiano  terminato,  alla data di scadenza del
termine  utile  per la presentazione della domanda di concorso, senza
demerito  la  ferma  biennale  prevista  nel primo comma dell'art. 37
della medesima legge n. 574.
    Coloro  che  intendano avvalersi di una delle suddette riserve ne
debbono  fare  espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, a pena di decadenza dal beneficio.
    I  posti  riservati  non  coperti  dagli  aventi  diritto vengono
conferiti agli altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria.