IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia  di  procedimento  amministrativo e di diritto accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
    Visto  il  Regolamento  interno  per  la Scuola sottufficiali dei
carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39, e successive modificazioni;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
Direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono disponibili
quattrocentocinquanta  posti  vacanti  da  ricoprire,  ai  sensi  del
decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  come  modificato dal
decreto   legislativo   28 febbraio   2001,   n. 83,   per   il   60%
corrispondente  a duecentosettanta posti mediante pubblico concorso e
superamento  di  apposito corso della durata di due anni accademici e
per  il  restante  40%  corrispondente  a  centottanta posti mediante
concorso    interno   aperto   agli   appartenenti   al   ruolo   dei
sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale,
ed  agli  appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e carabinieri il
restante  terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di
durata non inferiore a sei mesi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione  al  nono  corso  semestrale  (gennaio-giugno  2005)  di
centottanta  allievi  marescialli  del  ruolo ispettori dell'Arma dei
carabinieri, cosi' ripartiti:
      a) un terzo ai brigadieri capi;
      b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri;
      c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
    La   ripartizione  verra'  effettuata  tenendo  conto  del  grado
rivestito  dai  candidati  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3.
    I  posti  eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno
proporzionalmente  devoluti  in favore dei concorrenti delle medesime
restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori.
    2.   Dieci   posti   sono  riservati  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato  di  bilinguismo  in  corso  di  validita', riferito a
livello  non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado   previsto   dall'art. 4   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne
facciano  esplicita  richiesta  nella  domanda,  precisando  in quale
lingua intendano sostenere le prove concorsuali.
    Tale  livello  non  e'  richiesto  per  gli appartenenti al ruolo
sovrintendenti.
    3. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova  preliminare  di  cultura  a  carattere  generale, che
l'amministrazione  si  riserva  di  effettuare  qualora il numero dei
partecipanti al concorso superi le mille unita';
      b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto;
      c) accertamenti sanitari;
      d) accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma
quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri;
      e) prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e
la cultura generale;
      f) esame facoltativo di lingua estera.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    4.  I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
ai  posti  assegnati  al  nono corso biennale allievi marescialli del
ruolo ispettori 2004-2006, indetto in pari data con distinto decreto.