IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53; Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405; Visto il decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 217; Visto il regolamento interno per la scuola sottufficiali dei Carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni/integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, e successive modificazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili", art. 18, comma 2; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380 "concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile"; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi nelle Forze Armate; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili quattrocentocinquanta posti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 60% corrispondente a duecentosettanta posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 40% corrispondente a centottanta posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi; Considerato che alla data di pubblicazione del presente decreto le aliquote di personale femminile da ammettere al corso allievi marescialli nell'anno 2004 ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, non sono state ancora indicate, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami e per titoli, per l'ammissione al nono corso biennale 2004-2006 di duecentosettanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente bando dovra' intendersi rivolta sia ai cittadini di sesso maschile sia femminile. 2. L'aliquota percentuale massima di personale militare femminile da immettere negli organici del ruolo marescialli dell'Arma dei Carabinieri, sara' definita con successivo decreto ministeriale 3. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da immettere al corso di cui al precedente comma, sono stabilite le seguenti riserve: a) trenta posti ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo in corso di validita', riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendono sostenere le prove concorsuali; b) tre posti ai candidati orfani ed ai coniugi di coloro deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero di invalidi di cui all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68. I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di graduatoria. 4. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova preliminare di cultura a carattere generale, che l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le duemilasettecento unita'; b) prova scritta, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente comma 3, lettera a), che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua); c) prova di efficienza fisica; d) accertamenti sanitari; e) accertamento attitudinale; f) prova orale di cultura generale; g) esame facoltativo di lingue estere. Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 5. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.