IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
    Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
    Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53;
    Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia  di  procedimento  amministrativo e di diritto accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
    Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
    Visto  il  decreto  legge  18 gennaio  1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto  il  regolamento  interno  per  la scuola sottufficiali dei
Carabinieri,  approvato  con  decreto  ministeriale  8 giugno  1993 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  civili  nelle  pubbliche  amministrazioni e le modalita' di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista    la   legge   15 maggio   1997,   n. 127   e   successive
modificazioni/integrazioni;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  ed  in particolare
l'art. 39, e successive modificazioni;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "norme per il diritto
al lavoro dei disabili", art. 18, comma 2;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380 "concernente delega al
governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile";
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi nelle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  particolare riferimento
all'art. 2, comma 2;
    Viste   le  direttive  tecniche  in  data  19 aprile  2000  della
direzione  generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  e  per  delineare  il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate
in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Considerato  che,  alla  data del presente decreto, nell'organico
del  ruolo degli ispettori dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili
quattrocentocinquanta  posti  da  ricoprire,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  come  modificato  dal decreto
legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83,  per  il 60% corrispondente a
duecentosettanta  posti  mediante  pubblico concorso e superamento di
apposito  corso della durata di due anni accademici e per il restante
40%  corrispondente  a  centottanta  posti  mediante concorso interno
aperto  agli  appartenenti  al  ruolo dei sovrintendenti, ai quali e'
riservata  due  terzi  di  detta percentuale, ed agli appartenenti al
ruolo  degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento
di  apposito  corso  di  qualificazione di durata non inferiore a sei
mesi;
    Considerato  che  alla data di pubblicazione del presente decreto
le  aliquote  di  personale  femminile  da ammettere al corso allievi
marescialli  nell'anno 2004 ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge
20 ottobre 1999, n. 380, non sono state ancora indicate,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.   E'  indetto  un  concorso,  per  esami  e  per  titoli,  per
l'ammissione  al  nono  corso  biennale 2004-2006 di duecentosettanta
allievi  marescialli  del  ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
Ove  non  specificato  il sesso, ogni disposizione del presente bando
dovra'  intendersi  rivolta  sia  ai  cittadini di sesso maschile sia
femminile.
    2. L'aliquota percentuale massima di personale militare femminile
da  immettere  negli  organici  del  ruolo  marescialli dell'Arma dei
Carabinieri, sara' definita con successivo decreto ministeriale
    3. Fermo restando il numero complessivo di allievi marescialli da
immettere  al  corso  di  cui  al precedente comma, sono stabilite le
seguenti riserve:
      a) trenta  posti  ai  candidati  in  possesso dell'attestato di
bilinguismo  in  corso di validita', riferito a livello non inferiore
al  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  previsto
dall'art. 4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,  n. 752,  e successive modificazioni, che ne facciano esplicita
richiesta   nella  domanda,  precisando  in  quale  lingua  intendono
sostenere le prove concorsuali;
      b) tre  posti  ai  candidati  orfani  ed  ai  coniugi di coloro
deceduti  per  causa  di  lavoro,  di guerra o di servizio, ovvero di
invalidi di cui all'art. 18, legge 12 marzo 1999, n. 68.
    I posti riservati di cui al presente comma, rimasti eventualmente
scoperti, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei in ordine di
graduatoria.
    4. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a)  prova  preliminare  di  cultura  a  carattere generale, che
l'amministrazione  si  riserva  di  effettuare  qualora il numero dei
partecipanti al concorso superi le duemilasettecento unita';
      b)  prova  scritta,  intesa ad accertare il grado di conoscenza
della  lingua  italiana  (o  tedesca,  per  i concorrenti di cui alla
riserva del precedente comma 3, lettera a), che intenderanno svolgere
la prova in quest'ultima lingua);
      c) prova di efficienza fisica;
      d) accertamenti sanitari;
      e) accertamento attitudinale;
      f) prova orale di cultura generale;
      g) esame facoltativo di lingue estere.
    Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti
comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
    5.   Resta  impregiudicata  per  la  direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2004.