Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 463 del 28 luglio 1998, l'I.N.P.D.A.P. indice, per l'anno scolastico 2003-2004, un concorso per conferire in convitto e semiconvitto n. 5.029 nuovi posti presso le proprie strutture a gestione diretta e presso alcuni Convitti nazionali convenzionati. Indice, inoltre, un concorso per conferire n. 67 posti in convitto presso le proprie strutture a gestione diretta in favore di studenti universitari. Convitti a gestione diretta Per i convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta, di cui all'unito elenco, i posti messi a concorso sono: n. 102 in convitto; n. 90 in semiconvitto; n. 67 per studenti universitari. Nei convitti I.N.P.D.A.P. vengono inoltre messi a concorso ulteriori n. 55 posti in convitto e semiconvitto da riservare agli orfani e figli di appartenenti al personale della Polizia di Stato, frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori. Nel caso in cui le domande di partecipazione risultassero in numero inferiore a detta riserva, i posti non assegnati potranno essere utilizzati, ove necessario, dall'Istituto in favore di altre categorie di iscritti. Convitti nazionali Per i Convitti nazionali convenzionati, di cui all'unito elenco, i posti messi a concorso sono: n. 855 posti in convitto; n. 3.927 posti in semiconvitto. L'ammissione nei Convitti nazionali e' prevista alle stesse condizioni giuridico-economiche praticate dall'Istituto presso le proprie strutture, mentre l'ospitalita' e' soggetta alle norme di regolamento interno in vigore presso i convitti stessi. Nell'ambito delle disponibilita' ricettive residuali, l'istituto si riserva la facolta', ove possibile, di aumentare i posti messi a concorso. Beneficiari Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 463 del 28 luglio 1998, possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di pensionati I.N.P.D.A.P.. Sono equiparati ai figli legittimi o agli orfani, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali, i legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati. Sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro. Sono esclusi dal beneficio in questione i figli o gli orfani del personale non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno solare nonche' i figli o gli orfani del personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973. Costituisce, inoltre, motivo di esclusione il mancato conseguimento della promozione nell'anno scolastico precedente a quello di partecipazione al concorso, ovvero la mancata frequenza scolastica non attribuibile a cause di forza maggiore o malattia certificata. Le domande prive di tale requisito potranno tuttavia essere prese in considerazione qualora, dopo l'assegnazione dei posti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, permangano posti liberi nelle varie strutture. Costituisce motivo di esclusione l'avvenuto allontanamento per motivi disciplinari o per altri casi che hanno consigliato il ritiro dello studente per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria. Detta norma va applicata sia agli studenti ospiti di un convitto I.N.P.D.A.P. a gestione diretta che a quelli ospiti di un convitto convenzionato. Servizi erogati Presso le proprie strutture a gestione diretta, l'I.N.P.D.A.P. fornisce per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori alloggio e vitto durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, lavaggio e stiratura della biancheria, spese di trasporto dal convitto alla sede scolastica, pagamento delle tasse scolastiche, acquisto del materiale di cancelleria (fino ad un massimo di Euro 77,47), spese sanitarie, limitatamente all'acquisto di farmaci di uso comune ed agli interventi di pronto soccorso, spese per gite di un solo giorno organizzate dal convitto o dalla scuola (per i soli orfani il beneficio e' riconosciuto anche per gite di durata superiore ad un giorno), integrazione, nella misura del cinquanta per cento, delle spese per gite articolate in piu' giorni, limitatamente al territorio nazionale, organizzate dal convitto. Presso le strutture sono attivati corsi relativi alle nuove tecnologie ed alle lingue straniere; particolare, inoltre, viene rivolta alle attivita' sportive ed a quelle ricreative e culturali. I benefici riguardanti la fornitura gratuita dei libri di testo dovranno essere richiesti direttamente agli enti erogatori (comuni) ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 1999. Per gli studenti universitari, ospiti presso le proprie strutture, l'I.N.P.D.A.P. fornisce alloggio e vitto, lavaggio e stiratura della biancheria e spese sanitarie, limitatamente all'acquisto di farmaci di uso comune. Per i predetti studenti saranno a carico del convitto anche le spese di pubblico trasporto per il raggiungimento della sede universitaria e ritorno. Inoltre il convitto corrispondera' un contributo per le spese sostenute presso la mensa universitaria. Per i convitti convenzionati l'I.N.P.D.A.P. assume a proprio carico le seguenti prestazioni: pagamento dell'intera retta annua limitatamente agli orfani, integrazione della retta richiesta da ciascun convitto nei limiti della effettiva permanenza dello studente, pagamento delle tasse scolastiche, acquisto del materiale di cancelleria (fino ad un massimo di Euro 77,47), spese sanitarie, limitatamente all'acquisto di farmaci di uso comune ed agli interventi di pronto soccorso, spese per le gite limitatamente agli orfani e spese per le gite di un solo giorno per gli ospiti non orfani. Anche per gli ospiti dei convitti convenzionati restano valide le indicazioni relative ai benefici della fornitura gratuita dei libri di testo, da richiedere direttamente agli enti erogatori (comuni) come sopra meglio specificato. Domanda di ammissione La domanda di ammissione al concorso, redatta sugli appositi modelli da ritirare presso gli uffici provinciali I.N.P.D.A.P. o estratti dal sito I.N.P.D.A.P. all'indirizzo www.inpdap.it, deve essere sottoscritta, per i figli, dal genitore iscritto o pensionato I.N.P.D.A.P. o dal tutore, e per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore. Nel caso di studenti universitari la stessa sara' sottoscritta dai medesimi. Per gli studenti frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori, la domanda deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del 15 luglio 2003, presso gli uffici provinciali I.N.P.D.A.P. nella cui competenza territoriale insiste il convitto convenzionato prescelto e nel caso di convitti I.N.P.D.A.P. direttamente presso la sede degli stessi. Per la regolare ricezione delle domande fara' fede la data del timbro postale ovvero il timbro di arrivo apposto dalla sede o dal convitto I.N.P.D.A.P.. I predetti uffici e convitti provvederanno all'istruttoria delle domande ricevute. I concorrenti dovranno, in ogni caso, risultare gia' iscritti presso una scuola del comune di residenza o del circondario. Tale circostanza consentira', in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'iscrizione stessa presso la scuola del comune in cui e' ubicato il convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studio. Per gli studenti universitari la domanda dovra' essere presentata o spedita a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre l'8 agosto 2003, direttamente alla direzione del convitto I.N.P.D.A.P. prescelto. La partecipazione al concorso per detti studenti, e' consentita qualora gli stessi non prestino attivita' lavorativa, non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' e siano ammessi a frequentare il primo anno accademico, ovvero a frequentare gli anni successivi, sempreche' abbiano conseguito, con votazione non inferiore a 24/30 di media o votazione equivalente, tutti gli esami dell'anno accademico precedente, prescritti dalla facolta' o indicati dal piano studi individuale approvato dal consiglio di facolta', per coloro che abbiano frequentato corsi di laurea triennale o corsi di studio dei vecchi ordinamenti (attivati prima della riforma dei cicli universitari disposta dal decreto ministeriale n. 509/1999). Approvazione graduatoria Per l'assegnazione dei posti saranno redatte graduatorie separate per le singole strutture convittuali in base alla preferenza indicata dai concorrenti. Gli orfani hanno precedenza assoluta nell'assegnazione dei posti indipendentemente dal punteggio riportato nella graduatoria, salvo gli studenti universitari per i quali la riserva di posti e' limitata al trenta per cento di quelli disponibili. Le graduatorie saranno redatte sulla base di appositi criteri riguardanti il merito scolastico, la situazione familiare e il relativo reddito complessivo, come previsto dalle deliberazioni degli organi di amministrazione n. 135 del 16 maggio 1974, n. 920 del 3 maggio 1982 e n. 110 dell'11 febbraio 1988. La vincita del concorso verra' comunicata dall'I.N.P.D.A.P. con apposita lettera. L'accettazione del posto in convitto dovra' essere confermata per iscritto, con contestuale presentazione del certificato medico di idoneita' psico-fisica alla vita comunitaria, rilasciato dalla competente A.S.L. servizio di medicina legale o servizio di igiene pubblica. Partecipazione alle spese Sia per l'ammissione nei convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta che per quella nei convitti convenzionati e' richiesto alle famiglie - con esclusione degli orfani - un contributo annuo di partecipazione alle spese generali. Tale contributo e' fissato nella misura massima di Euro 1.032,91 per l'ospitalita' in convitto e di Euro 723,04 per l'ospitalita' in semiconvitto. Su detto contributo viene operato un abbattimento in presenza di minori cespiti con percentuali di riduzione comprese tra il 5% e il 65% ed ulteriore abbattimento del 5% per ogni componente di nuclei familiari superiori al numero standard di tre persone. Per i giovani ospiti dei convitti convenzionati, l'Istituto integra la differenza tra la quota di partecipazione a carico delle famiglie (nella misura determinata in base al reddito e al nucleo familiare) e la retta richiesta dai convitti stessi. Per i vincitori di concorso che frequenteranno i convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta, la citata quota potra' essere corrisposta in unica soluzione anticipata ovvero in tre rate alle seguenti scadenze: versamento della prima rata all'atto dell'ingresso in convitto; versamento delle due rate successive entro e non oltre rispettivamente il 1° dicembre 2003 e il 1° febbraio 2004. Per i vincitori di concorso che frequenteranno i convitti convenzionati, la quota di partecipazione potra' essere ugualmente corrisposta in unica soluzione ovvero in tre rate direttamente al convitto; in quest'ultimo caso la prima rata dovra' essere versata all'atto dell'ingresso, mentre le successive due rate dovranno essere corrisposte alle scadenze che saranno indicate dalla direzione del convitto nazionale prescelto. Per quanto concerne gli studenti universitari la retta annua, a carico degli stessi e' fissata in Euro 1.859,24 e la stessa potra' essere corrisposta in unica soluzione anticipata ovvero in tre rate alle seguenti scadenze: versamento della prima rata all'atto dell'ingresso in convitto; versamento delle due rate successive entro e non oltre rispettivamente il 15 febbraio ed il 15 maggio 2004. Il fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza sosterra', per i figli dei dipendenti vincitori di posti nei convitti I.N.P.D.A.P. a gestione diretta, l'onere della quota a carico delle famiglie e, per i vincitori di posti nei convitti nazionali, oltre la suddetta quota anche l'integrazione della retta richiesta da ciascun convitto. Riserva di posti ai sensi della legge n. 909/1940 presso il convitto I.N.P.D.A.P. «Santa Caterina» di Arezzo. Limitatamente al convitto I.N.P.D.A.P. «Santa Caterina» di Arezzo, ferma restando la riserva di cui all'art. 2 della legge 1° luglio 1940, n. 909, in favore di famiglie di residenti in Arezzo o provincia, la retta mensile e' fissata in Euro 258,23 per le convittrici e in Euro 154,94 per le semiconvittrici e i semiconvittori. La domanda per fruire dell'indicato beneficio va presentata con le medesime modalita' e nei termini sopra specificati. Conferma e decadenza dal beneficio Il beneficio del posto in convitto deve intendersi concesso per tutta la durata degli studi. In caso di bocciatura dello studente, su parere favorevole del rettore, il beneficio della permanenza potra' essere rinnovato per una sola volta per i figli degli iscritti e per due anni consecutivi per gli orfani. Per gli studenti universitari la concessione del beneficio e' limitata all'anno accademico al quale il concorso si riferisce. Incompatibilita' L'ammissione in convitto e' incompatibile con altro beneficio scolastico erogato dall'I.N.P.D.A.P., dallo Stato o da enti ed istituzioni pubbliche o private. Le amministrazioni dello Stato e degli enti locali sono invitate a dare la piu' ampia diffusione al presente bando attraverso circolari e mediante affissione. Il commissario straordinario: Familiari