IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  6 marzo  2001, n. 64, recante: «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: «Provvidenze in
favore dei grandi invalidi»;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77, recante:
«Disciplina  del  Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Visto  in  particolare  l'art. 5,  comma 4, della legge n. 64 del
2001,   che   prevede,   con   riferimento  al  periodo  transitorio,
l'ammissione  alla prestazione del servizio civile su base volontaria
delle cittadine italiane di eta' compresa tra i diciotto e i ventisei
anni  e  dei  cittadini riformati per inabilita' al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta';
    Visto  l'art. 6,  comma 1,  della citata legge n. 64, che prevede
che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
stabilita,  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie del Fondo
nazionale  per  il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi
al servizio civile nel periodo transitorio;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10 agosto  2001,  recante:  «Determinazione del contingente dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
    Vista  la  circolare  del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio  civile in data 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16, recante
«Enti   e  progetti  del  Servizio  civile  nazionale.  Procedure  di
selezione dei volontari»;
    Vista  la  circolare  del direttore dell'Ufficio nazionale per il
servizio   civile   del   3 marzo   2003,  n. 16090/III.3  in  merito
all'utilizzo  degli  obiettori  di  coscienza  e  dei  volontari  del
servizio  civile  come accompagnatori dei grandi invalidi di guerra e
per servizio nonche' dei ciechi civili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  11 ()ebbraio  2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per
l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai
sensi  dell'art. 6,  comma 1  della  legge n. 64 del 2001 e ulteriori
disposizioni  relative  al trattamento economico e al servizio civile
all'estero;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti  secondo  quanto previsto dalle circolari del
29 novembre    2002,    n. 31550/III/2.16   e   del   3 marzo   2003,
n. 16090/III.3  del  direttore generale dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile, sono stati approvati dall'Ufficio n. 3 progetti, che
consentono di avviare al servizio n. 39 volontari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         G e n e ra l i t a'

    E'  indetto un bando straordinario per la selezione di trentanove
volontari  da  impiegare  per  l'anno  2003  nei progetti di servizio
civile  in  Italia,  di  cui  all'elenco contenuto nell'«Allegato 1»,
approvati  dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (di seguito:
«l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate
da  ciascun  ente  all'atto  della trasmissione della graduatoria dei
volontari  selezionati  presso  cui  i  progetti  sono  realizzati  e
coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
    L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure
e  le  modalita'  indicate  al successivo art. 5, la data di avvio al
servizio.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433,80 mensili.
 
                           NOTE ESPLICATIVE AL BANDO


                               Note all'art. 1:

              Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione
          rappresenta  il totale dei volontari richiesti dai progetti
          approvati.
              Nel  caso  in cui il primo giorno del mese sia festivo,
          il progetto e' avviato il primo giorno feriale successivo.
              La   paga  ai  volontari  e'  corrisposta  dall'Ufficio
          mediante  accreditamento  diretto  delle  somme  dovute sul
          libretto  postale  nominativo.  Per i volontari e' prevista
          una  assicurazione  stipulata  dall'Ufficio  a favore degli
          stessi, pari a Euro 180,76.