Ai  sensi  e  per gli effetti delle norme regolamentari di cui al
decreto  rettorale del 28 febbraio 2003, n. 899, si rende noto che la
facolta'  di  farmacia  (adun.  25 luglio  2003)  di questo Ateneo ha
deliberato  l'istituzione  di un posto di ruolo di prima fascia, alla
cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facolta'   di   farmacia   Settore  scientifico-disciplinare  BIO/09,
                             Fisiologia

    Impegno  scientifico:  nel  campo  della  moderna  fisiologia con
particolare  riferimento  a  tematiche  connesse  con lo studio degli
adattamenti    sistemici    all'ipossia    e   della   fisiopatologia
dell'esercizio fisico dell'uomo.
    Impegno  didattico:  consolidata  esperienza  didattica  maturata
nell'insegnamento  della  fisiologia  in corsi di laurea ad indirizzo
sanitario.
    Gli  aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie
domande  all'ufficio  di  presidenza  della  suddetta facolta', entro
trenta  giorni  dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mediante
raccomandata postale.
    Ai fini della tempestivita' della domanda, fara' fede la data del
timbro postale di spedizione.
    La domanda dovra' essere corredata di:
      a) curriculum;
      b) elenco  delle  pubblicazioni e titoli posseduti alla data di
scadenza del presente avviso;
      c) eventuale    copia   delle   pubblicazioni   ritenute   piu'
significative.
    Per  i  soli  docenti  di  altro  ateneo, l'istanza dovra' essere
ulteriormente  corredata  di  certificato  di servizio dell'ateneo di
appartenenza attestante:
      1)  la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla
successiva classe di stipendio;
      2)  l'indicazione  del  settore scientifico-disciplinare cui il
docente  risulta  assegnato  in applicazione del decreto ministeriale
4 ottobre 2000.
    Possono  produrre  domanda  di  trasferimento  coloro  che  hanno
maturato  tre  anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si
intende  per tale la facolta' di appartenenza per i docenti interni),
anche  se  in  aspettativa ex art. 13 - primo comma, da 1) a 9) - del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
    Il  requisito  si intende posseduto anche se per il primo dei tre
anni  il  servizio  e'  inferiore  all'anno  accademico ma, comunque,
prestato per oltre sei mesi.
    Il  trasferimento  potra'  essere  richiesto  anche nel corso del
terzo  di permanenza presso la sede universitaria (o facolta' per gli
interni) di attuale afferenza.