IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  difesa  e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  lo  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  l'immissione dei volontari delle
Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della difesa, delle Forze di
polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1977,  n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo  anno  di  ferma  breve  con  quello  del personale militare in
servizio  permanente  effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  che  ha  modificato  il  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 22 luglio 1987, n. 411, nella parte relativa
alla  fissazione  dei  limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Visto   il   decreto   ministeriale  4 aprile  2000,  emanato  in
attuazione  dell'art.  1,  comma  5,  della citata legge n. 380/1999,
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione del servizio militare professionale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  con  il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
    Vista   la   direttiva   dello   Stato   Maggiore   dell'Esercito
n. 1700/162.200   del   17 aprile   2000,  concernente  il  controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito;
    Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Visto  il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche, nella legge 27 febbraio 2002, n. 15;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
n. 215/2001;
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  18 dicembre  2003  della
direzione  generale  della sanita' militare relativa all'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare,  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000;
    Vista    la   legge   24 dicembre   2003,   n. 350,   concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
    Visto il foglio n. 6736/082302 del 23 dicembre 2003, con il quale
lo  Stato  maggiore  dell'Esercito  stabilisce il numero dei posti da
destinare per i ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente;
    Fatta  riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                   Posti a concorso e destinatari

    1.  E'  indetto,  per  l`anno  2004,  un  concorso per titoli per
l'immissione  di  2.200  unita'  nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito, riservato a:
      a)  volontari  in  ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
della    legge   24 dicembre   1986,   n. 958   in   servizio   quali
trattenuti/raffermati  o che siano stati posti in congedo da non piu'
di  un  anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
      b)  volontari  in  ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
della   legge  18 giugno  1999,  n. 186  (concorsi  straordinari)  in
servizio quali trattenuti/raffermati o in congedo;
      c)  volontari  in  ferma breve nell'Esercito reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
in  servizio  o  in  congedo  e che valutati ai fini delle immissioni
nelle  carriere  iniziali  dell'Esercito,  delle  Forze di Polizia ad
ordinamento  civile  e  militare e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco  non  siano stati utilmente inseriti nelle graduatorie relative
alle suddette immissioni.
    2.  Tutti  i  destinatari  di cui al comma 1 devono aver maturato
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso  tre  anni  di  servizio  in ferma breve
nell'Esercito, pena l'esclusione dal concorso.
    3.  Ai  vincitori  sara'  assegnata  una  delle  specializzazioni
previste  per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
in  relazione  alle  specifiche  esigenze  di  Forza armata e tenendo
presente   quanto   previsto  dall'art.  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1997, n. 505, per coloro che abbiano subito
ferite o lesioni in servizio, per causa di servizio.