IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE delle risorse umane e degli affari generali Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli Enti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002; Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio; Visto il decreto del Presidente dell'Istituto suddetto datato 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto predetto; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004) ed in particolare l'art. 3 della legge medesima; Viste la deliberazione n. 1/a, allegata al verbale n. 2, del 12 luglio 2002 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanita'; Viste le deliberazioni n. 2, allegata al verbale n. 30 del 29 luglio 2003 e n. 3, allegata al verbale n. 34 del 25 novembre 2003, con le quali il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato, tra l'altro, l'indizione di pubblici concorsi per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - sesto livello professionale dell'Istituto medesimo per complessive otto unita' e le relative modalita' di svolgimento; Visto in particolare l'art. 56, comma 2, del citato CCNL stipulato il 21 febbraio 2002, che stabilisce che negli Enti con un numero di dipendenti in servizio nei livelli dal IV al IX superiore a 200 unita', il 25% della disponibilita' complessiva va riservato nei pubblici concorsi ai dipendenti in possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l'accesso o appartenente a profili per il quale e' previsto il titolo di studio pari o immediatamente inferiore; Considerato che la specializzazione attinente alla professionalita' richiesta di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, sara' accertata dalla commissione esaminatrice a seguito dell'esecuzione da parte dei candidati delle prove d'esame e quindi il possesso della medesima si riterra' acquisito mediante il superamento delle prove stesse; Ritenuto di dare esecuzione alle predette deliberazioni del Consiglio di amministrazione; Accertata la disponibilita' di posti nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca del predetto Istituto; Decreta: Art. 1. Sono indetti i sottoindicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di complessive otto unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in prova - sesto livello professionale dell'Istituto superiore di sanita': a) una unita' per il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare; b) due unita' per il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze; c) una unita' per il Dipartimento del farmaco; d) una unita' per il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute; e) una unita' per il Dipartimento di tecnologie e salute; f) una unita' per il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate; g) una unita' per il Dipartimento dell'ambiente e connessa prevenzione primaria.