Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in  particolare l'art. 35 relativo al
reclutamento del personale;
    Visto  l'art.  70  comma  13 del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone  l'applicazione  della  disciplina  prevista  dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per  le parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive  per  la  realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»
con  riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto    legislativo    n. 165/2001    al    fine    di   garantire
pari-opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art.  3,  prevede  che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
    Visto  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la  legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto   il   decreto   legislativo   1° dicembre   1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle Regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 293  del
17 dicembre 1997, concernente l'unificazione dei Ministeri del Tesoro
e  del  bilancio  e  della  programmazione economica e riordino delle
competenze  del  CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997,
n. 94;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio
1998,  n. 38,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente il regolamento recante
le  attribuzioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  Tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, nonche' disposizioni in
materia  di  organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7 terzo
comma della legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116  del 21 maggio 1998, concernente l'articolazione organizzativa
dei  dipartimenti  del  Ministero  del  Tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica,  e  disposizioni  sugli  uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1999,  pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  serie  generale  - n. 152 del 1 luglio 1999, concernente il
riassetto  organizzativo  dei  Dipartimenti del Ministero del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
    Visto   il  decreto  ministeriale  8 settembre  1999  concernente
l'organizzazione  dei  Dipartimenti  provinciali  del  Ministero  del
Tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
l'individuazione  degli uffici e funzioni di livello dirigenziali non
generale  nell'ambito  dei  suddetti  Dipartimenti,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana serie generale n. 237
dell'8 ottobre 1999;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
riguardante  il  regolamento recante modifiche all'organizzazione del
Ministero  del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale
n. 95 del 24 aprile 2001;
    Visto   il   decreto   ministeriale  25 luglio  2001  concernente
modificazioni  ed integrazioni della struttura e delle competenze dei
Dipartimenti  centrali  dell'ex  Ministero  del  Tesoro,  bilancio  e
programmazione economica;
    Visto  l'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la
possibilita'  di  emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o
modificativi  di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art.
11   comma   1   della  legge  15 marzo  1997,  n. 59,  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
    Visto   il   decreto   legislativo   del  3 luglio  2003,  n. 173
concernente  la  riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  delle  agenzie  fiscali,  a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 gennaio  2000 con il quale e'
stato  istituito  il  ruolo unico del personale dell'ex Ministero del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  10 aprile  2001 con il quale sono state rimodulate le dotazioni
organiche  delle  aree  funzionali  e  delle posizioni economiche del
personale   del   Ministero   del   Tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    Vista  la  Circolare  n. 69  del 6 agosto 1998, del Ministero del
Tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello Stato concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali
del Bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509 «il regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
    Vista  la  circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento  della  funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di  autonomia  didattica  degli  atenei,  adottato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
n. 509 del 3 novembre 1999;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 giugno
2003  relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo  2002/2005  e biennio economico 2002/2003 nonche' l'insieme
dei  C.C.N.L.  relativo  al  processo  di  privatizzazione del citato
personale;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale ed in particolare l'art. 18;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art.
55  che  prevede  l'istituzione  del  Ministero dell'economia e delle
finanze  e  la contestuale soppressione del Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003,  n. 3 contenente disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001);
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
    Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
    Vista  la  nota  n. 95554  del  18 dicembre 2002, con la quale il
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro
ha   trasmesso   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica la richiesta di autorizzazione
ad avviare alcune procedure di reclutamento;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale
n. 84  del  10 aprile 2003, con il quale il Ministero dell'economia e
delle   finanze   e'   stato  autorizzato  ad  avviare  le  procedure
concorsuali  per  il  reclutamento di personale da inquadrare in vari
profili nella ex ottava qualifica funzionale;
    Vista  la  nota  n. 25121  del  1° aprile  2003,  con la quale il
Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   -   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei Servizi del Tesoro
ha   trasmesso   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica Ufficio P.P.A. - la richiesta di
autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali qualora non vi sia
personale da trasferire secondo procedure di mobilita' ai sensi della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista  la  nota  n. 2081/9/SP  del 9 maggio 2003, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  -  Ufficio  P.P.A.  servizio mobilita' ha comunicato di non
avere  allo  stato  personale da assegnare, ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento  di  un  contingente  di  personale dell'area economica,
fissato nel numero di dieci unita', da inquadrare, in prova, nella ex
ottava  qualifica funzionale nel profilo professionale di Funzionario
amministrativo-contabile - Area funzionale C posizione economica C2 -
per  far  fronte  alle  esigenze  del Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e
dei Servizi del Tesoro, per gli uffici ubicati in Roma;
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso  saranno  subordinate  a successive autorizzazioni concesse,
con  appositi decreti del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle
finanze;
    Considerato,  infine,  che  i  vincitori  del  concorso  potranno
frequentare  apposito  corso teorico-pratico, sulla base di programmi
definiti dall'amministrazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Numero dei posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  un  contingente  di  personale dell'area economica,
fissato nel numero di dieci unita', da inquadrare, in prova, nella ex
ottava  qualifica  funzionale  profilo  professionale  di Funzionario
amministrativo-contabile - Area funzionale C posizione economica C2 -
per  far  fronte  alle  esigenze  del Ministero dell'economia e delle
finanze  Dipartimento  dell'amministrazione  generale del personale e
dei Servizi del Tesoro, per gli uffici ubicati in Roma.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
    Tale  procedura  verra' espletata nel rispetto delle disposizioni
di  cui  alla  legge  12 marzo  1999, n. 68 ed al decreto legislativo
8 maggio  2001,  n. 215  e  nei  limiti  stabiliti  per le rispettive
complessive quote d'obbligo.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Gli  aspiranti  di  cui  al  precedente  comma 3 devono essere in
possesso  del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2
lettera c) del presente bando.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto  ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5 terzo
comma  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di una delle riserve di cui al
citato  art. 5  del  decreto del Presidente della Repubblica 487/1994
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.