IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  l'art. 5,  comma  primo, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  27 febbraio  1974,  n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio
1986,  n. 342,  concernenti  il  trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti alla
Guardia  di  finanza  con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo
stato  dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola
lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,  e  successive  aggiunte,  concernente  le  disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del
testo  unico  delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
    Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   contenente   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642,  concernente  «Disciplina  dell'imposta di bollo» e l'art. 19
della   legge   18 febbraio   1999,   n. 28,  riguardante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
    Visti  gli  articoli 138,  139  e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
    Ritenuto  di  dover  riservare  un posto da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  che  detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista   la   legge   23 agosto   1988,   n. 370,   sull'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  «Regolamento
recante    norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale   27 ottobre   1994,  recante
«Disposizioni  di  servizio  interno  dell'Accademia della Guardia di
finanza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  «Misure  urgenti  per  lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza», e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Vista  la  legge  20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista   la  legge  31 marzo  2000,  n. 78,  ed,  in  particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei  carabinieri,  del  Corpo  forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  17 maggio  2000,  n. 155,
concernente   il   «Regolamento   recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  nella  Guardia di finanza», con annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli,
nei  bandi  di  concorso possono essere richiesti specifici requisiti
psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente  il  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa» (testo A);
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli   ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
    Vista  la  convenzione  tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di  Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata
20 dicembre 2001;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002 datata
24 ottobre  2002,  con  la  quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti  di  «celibato»,  «nubilato»  e  «vedovanza»,  previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  2003,  recante
«l'elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che sono causa di non
idoneita'  ai  servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'inidoneita»;
    Visto  il  decreto  del  comandante  generale  n. 416631,  datato
15 dicembre  2003,  riguardante  le direttive tecniche da adottare ai
sensi  dell'art. 3,  comma  quarto,  del  citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare»;
    Visto  il  decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa - tra
l'altro  -  nel  20%  l'aliquota  massima  di  personale femminile da
arruolare nel ruolo aeronavale degli ufficiali per l'anno 2004;
    Vista    la   legge   24 dicembre   2003,   n. 350,   concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto per l'anno accademico 2004/2005 un pubblico concorso,
per  esami,  per  l'ammissione di dodici allievi ufficiali del «ruolo
aeronavale»  al  primo anno del terzo corso aeronavale dell'Accademia
della Guardia di finanza.
    I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
      specializzazione «pilota militare» otto posti;
      specializzazione «comandante di unita' navale» quattro posti.
    Il  reclutamento  di  personale femminile, effettuato mediante il
presente  concorso,  non  potra'  superare  il  20% dei posti messi a
concorso.  Pertanto,  in  nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi al terzo corso aeronavale in numero superiore
a due unita', anche se collocati in posizione utile nella graduatoria
di   cui   al  successivo  art. 22,  dei  quali  uno  riservato  alle
concorrenti  per  la  specializzazione  «pilota  militare» e uno alle
concorrenti per la specializzazione «comandante di unita' navale».
    Uno  degli otto posti disponibili per la specializzazione «pilota
militare»  e'  riservato,  subordinatamente  al  possesso degli altri
requisiti  prescritti  dal  successivo  art. 2,  a  colui  che sia in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 luglio  1976,  n. 752,  riferito  al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
    I  concorrenti  possono  presentare  domanda  per  una sola delle
predette specializzazioni.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di cultura generale;
      d) una prova di efficienza fisica;
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      f) tre prove orali;
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      h) una prova facoltativa di informatica;
      i) una visita medica di controllo.
    Il  corso di Accademia avra' inizio alla data che sara' stabilita
dal  Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e  avra'  durata
triennale  (da  frequentare  per  due  anni nella qualita' di allievo
ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente).
    Alla fine del triennio i sottotenenti saranno ammessi al corso di
applicazione,  di  durata  biennale  (da  frequentare per un anno nel
grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente).