IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950,   sull'ordinamento   delle   Scuole   militari  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento  della  retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente   riforma   strutturale   delle  Forze  armate,  a  norma
dell'art. 1,  comma  1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249,  concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Vista  la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti  giudicati  idonei al servizio militare, modificata con
direttiva 10 aprile 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto   il   decreto   ministeriale  9 maggio  2003,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno  scolastico  2004-2005
partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di
allievi alle Scuole militari dell'Esercito;
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami, per
l'ammissione  di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo   annessi  alle  Scuole  militari  dell'Esercito  per  l'anno
scolastico 2004-2005;
    Considerato  che  alla  Scuola  militare  «Teulie»  di  Milano e'
possibile  ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo per
insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei
compresi  nella  graduatoria  per  il  liceo  scientifico  e  secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
    Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di una
prova   preliminare  di  cultura  generale  cui  sottoporre  tutti  i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di   disporre  che  detta  prova  non  abbia  luogo,  per  motivi  di
economicita'  e  di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il
numero  delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti  (liceo  classico,  liceo  scientifico  e  liceo scientifico
europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  concorsuali  di candidati in misura pari a quattro
volte  quello  dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra
adeguata garanzia di selezione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Per  l'anno  scolastico 2004-2005 e' indetto un concorso, per
esami,  per  l'ammissione  di  centosessanta giovani ai licei annessi
alle  Scuole  militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di
posti per sede ed ordine di studi:

               Scuola militare «Nunziatella» di Napoli

    Primo liceo classico: posti trentadue.
    Terzo liceo scientifico: posti quarantotto.

                 Scuola militare «Teulie» di Milano

    Primo liceo classico: posti venti.
    Terzo liceo scientifico: posti quaranta.
    Terzo liceo scientifico europeo: posti venti.
    I   posti   disponibili   per   il   liceo   scientifico  europeo
eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza di candidati idonei
potranno   essere  ricoperti  dai  candidati  idonei  iscritti  nella
graduatoria  per  il  liceo  scientifico,  sempreche'  lo gradiscano,
secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.
    2.  Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e'  riservato  ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che   siano  orfani  di  guerra  (o  equiparati)  ovvero  orfani  dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
    3.  I  posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza  di  candidati idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli altri
candidati idonei.