IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva 10 aprile 2003; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno scolastico 2004-2005 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle Scuole militari dell'Esercito; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2004-2005; Considerato che alla Scuola militare «Teulie» di Milano e' possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo scientifico, anche al liceo scientifico europeo; Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei compresi nella graduatoria per il liceo scientifico e secondo l'ordine della stessa, e viceversa; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti (liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove concorsuali di candidati in misura pari a quattro volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2004-2005 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di posti per sede ed ordine di studi: Scuola militare «Nunziatella» di Napoli Primo liceo classico: posti trentadue. Terzo liceo scientifico: posti quarantotto. Scuola militare «Teulie» di Milano Primo liceo classico: posti venti. Terzo liceo scientifico: posti quaranta. Terzo liceo scientifico europeo: posti venti. I posti disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei potranno essere ricoperti dai candidati idonei iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri candidati idonei.