IL DIRETTORE GENERALE
                          per il personale

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali    cui    sono    tenuti    i    funzionari    aggiunti
amministrativo-contabili      ed      i      funzionari      aggiunti
economico-finanziari  e commerciali dell'area funzionale C, posizione
economica  C1,  in quanto le funzioni proprie dei suddetti funzionari
aggiunti  esigono  il  pieno  possesso del requisito della vista, per
prestare  servizio  sia  nella sede centrale che nelle rappresentanze
diplomatiche e uffici consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso di cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art.  1,  comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente  del  Consiglio  n. 174/1994,  ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti dei
ruoli  del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede  in  applicazione  dell'art. 16  della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche;
    Visto  il  decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 604, recante
norme regolamentari in materia di accesso ai documenti amministrativi
relativamente al Ministero degli affari esteri;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Vista  la  legge  28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni
relative al personale del Ministero degli affari esteri;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7,
ed  in  particolare  l'ultimo  comma,  che  stabilisce  che  i titoli
previsti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  quali requisiti per
l'accesso  alla  posizione C1 del comparto Ministeri devono ritenersi
equivalenti   al   prescritto  titolo  di  studio  di  primo  livello
denominato  laurea  (L)  previsto dall'art. 3 del sopracitato decreto
ministeriale n. 509/1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  ed  in
particolare  gli  articoli 1,  35,  36,  37,  38  e 57, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Assolti  gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in    materia    di   mobilita'   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
    Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto dei Ministeri entrato in vigore il 16 maggio
1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001;
    Visto il contratto collettivo integrativo 1998-2001 del Ministero
degli affari esteri;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
2002-2005  e  biennio  economico 2002-2003, sottoscritto il 12 giugno
2003;
    Vista  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante «disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2003, con
il  quale  il  Ministero  degli affari esteri e' stato autorizzato ad
avviare le procedure di reclutamento per la copertura di cinquantadue
posti  nell'aerea  funzionale  C,  posizione  economica  C1,  di  cui
diciannove    nel   profilo   professionale   «funzionario   aggiunto
amministrativo-contabile»   e  trentatre  nel  profilo  professionale
«funzionario  aggiunto  economico-finanziario  e  commerciale»  degli
Uffici   centrali   del   Ministero   degli  affari  esteri  e  delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;
    Vista  la  legge  24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 1° marzo
2004,  in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero degli affari
esteri,  ai  sensi  dell'art.  34,  commi 1 e 2 della succitata legge
n. 289;
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire un concorso per complessivi
cinquantadue  posti nell'area funzionale C, posizione economica C1 di
cui   diciannove  nel  profilo  professionale  «funzionario  aggiunto
amministrativo-contabile»   e  trentatre  nel  profilo  professionale
«funzionario  aggiunto  economico-finanziario  e  commerciale»  degli
uffici   centrali   del   Ministero   degli  affari  esteri  e  delle
Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E' indetto un concorso per esami a complessivi cinquantadue posti
nell'area   funzionale  C,  posizione  economica  C1,  suddivisi  nei
sottoindicati profili professionali:
      a) 19  posti  nel  profilo  professionale «funzionario aggiunto
amministrativo-contabile  degli  Uffici  centrali del Ministero degli
affari   esteri   e   delle  Rappresentanze  diplomatiche  ed  uffici
consolari»;
      b) 33  posti  nel  profilo  professionale «funzionario aggiunto
economico-finanziario   e   commerciale  degli  Uffici  centrali  dei
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari».
    A  norma  dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215 cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c),
del  decreto  legislativo  31  luglio  2003, n. 236, il 30% dei posti
messi  a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le eventuali rafferme
contratte  nonche'  agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito  la  ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti
dal bando.
    A norma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, il 10% dei posti messi a concorso e' riservato
agli  impiegati  di  nazionalita'  italiana  con  contratto  a  tempo
indeterminato  presso  le  Rappresentanze  diplomatiche,  gli  Uffici
consolari  e  gli  Istituti  italiani  di  cultura all'estero, ove in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
    Coloro  che  intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
    I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate
categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine
di graduatoria.