IL DIRIGENTE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli
articoli  4  e  20  -  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma  7, il quale
prevede  che  tra  candidati  a  parita'  di  merito  e  di titoli di
preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita';
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le  norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004
ed in particolare l'art. 3, comma 53;
    Visto  il  C.C.N.L.  del  personale  tecnico-amministrativo delle
Universita'  stipulato  in  data  9 agosto  2000  ed  in  particolare
l'art. 55,  comma  5,  il quale dispone, tra l'altro, che l'accesso a
ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
    Visto  in particolare l'art. 9, comma 4, del suddetto regolamento
secondo  cui  il  bando  di  concorso pubblico potra' prevedere che i
candidati,  in  sede  di  redazione  della domanda di partecipazione,
manifestino la disponibilita' alla costituzione di rapporto di lavoro
a  termine,  lasciando  impregiudicata  comunque  la  possibilita' di
optare  per il rapporto a tempo indeterminato in qualunque momento se
ne presenti la possibilita';
    Visto  il  decreto direttoriale n. 122 del 22 aprile 2004, con il
quale,  in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione
di  questa  Universita' n. 2 del 3 luglio 2002, e' stata autorizzata,
tra  l'altro,  l'assunzione  a  tempo indeterminato di n. 5 unita' di
personale  da  inquadrare  nella categoria D, posizione economica D1,
dell'area  amministrativa-gestionale,  con particolare qualificazione
professionale in ambito amministrativo-legale e tecnico-contrattuale,
presso   questo   Ateneo,   ed   e'   stata   autorizzata,  altresi',
l'attivazione  delle procedure di mobilita' ex art. 46 del C.C.N.L. -
comparto  universita'  del  9 agosto  2000 - ed ex art. 7 della legge
n. 3  del  16 gennaio  2003, prevedendo che in caso di esito negativo
delle stesse venga emesso apposito bando di concorso;
    Vista la nota dirigenziale prot. n. 15984 del 29 aprile 2004, con
la quale e' stata attivata la procedura di mobilita' - ex art. 46 del
citato  C.C.N.L.  del  comparto  universita'  -  per la copertura dei
suindicati  cinque posti di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale;
    Considerato  che  la citata procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
    Vista la nota dirigenziale prot. n. 15980 del 29 aprile 2004, con
la  quale e' stata attivata la procedura di mobilita' - ex art. 7 del
legge n. 3 del 16 gennaio 2003 - per la copertura dei suindicati n. 5
posti    di    categoria    D,    posizione    economica   D1,   area
amministrativa-gestionale;
    Vista  la  nota  della  Giunta  regionale  della  Campania  prot.
n. 389889 dell'11 maggio 2004, dalla quale si evince che peraltro non
risultano   ancora   compilati   gli   elenchi   del   personale   in
disponibilita'   di   cui  all'art. 34  del  decreto  legislativo  n.
165/2001;
    Vista  la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica prot. n. 1381/9/SP del 5 aprile
2004,  con  la  quale  il  suddetto Dipartimento ha comunicato di non
avere unita' di personale in mobilita' da assegnare;
    Vista   la   legge   del   12  marzo  1999,  n. 68  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili  ed  in  particolare  l'art. 7,  comma 2, che dispone a
favore  di  tali  soggetti la statuizione di una riserva di posti nei
concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino
al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 333 del
10 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni con cui e'
stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  ed  integrazioni ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che  prevede  l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva
di  posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve
o  in  ferma  prefissata  di  durata  di  cinque anni delle tre forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora
tale  riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche'
da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva
relativa  ad  altri  concorsi  banditi  nella  stessa amministrazione
ovvero   ne   e'   prevista   l'utilizzazione   nell'ipotesi  in  cui
l'amministrazione  proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria
degli idonei;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto  legislativo  n. 215/2001,  ed  in particolare
l'art. 11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della  sopraccitata
riserva  del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale
e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta'  dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite
sia  necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato  che  tale  riduzione  proporzionale  rende operante la
riserva  per  un  posto nei confronti dei soggetti beneficiari di cui
alla legge n. 68/1999;
    Accertato,  infine,  che  la medesima riduzione proporzionale da'
luogo  ad  una  frazione  di  posto  pari  a  0,95 che si cumula alla
precedente  frazione  di  posto  relativa  ad  altri concorsi banditi
presso  questa  Universita'  pari  a  0,57  per  un  totale  di  1,52
determinando,  pertanto,  la  riserva  di  un posto nei confronto dei
soggetti  beneficiari  del  sopra  menzionato  decreto legislativo n.
215/2001 e riportando un residuo di 0,52 per i futuri concorsi;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alla procedure di selezione del personale;
    Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura del n. 5
posti    di    categoria    D,    posizione    economica   D1,   area
amministrativa-gestionale      con     particolare     qualificazione
professionale in ambito amministrativo-legale e tecnico-contrattuale,
presso  questo  ateneo,  mediante  emanazione  di  apposito  bando di
concorso pubblico, per esami;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Indizione e riserve

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo  indeterminato di cinque posti di personale da inquadrare nella
categoria  D,  posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
con    particolare    qualificazione    professionale    in    ambito
amministrativo-legale   e  tecnico-contrattuale,  presso  la  Seconda
Universita' degli studi di Napoli, di cui:
      a) un  posto  riservato  ai  disabili  individuati dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 68/1999;
      b) un  posto  riservato  ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le eventuali rafferme
contratte,  nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la  ferma  contratta  a  norma  dell'art. 18,  comma  6,  del decreto
legislativo  n. 215/2001,  come  modificato  dal  decreto legislativo
n. 236/2003.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
    Nel  caso  in  cui  non  vi siano aspiranti riservatari idonei, i
posti  saranno liberi e verranno ricoperti utilizzando la graduatoria
generale di merito.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
universita'.