IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4; Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; Visto il «Regolamento in materia di dottorato di ricerca», emanato con decreto rettorale n. 234 del 4 maggio 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni; Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi «Parthenope» di Napoli; Vista la delibera del nucleo di valutazione interna; Viste le delibere del senato accademico in data 8 giugno 2004 e del consiglio di amministrazione in data 23 giugno 2004 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorati di ricerca e determinato l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza del XX ciclo dei dottorati di ricerca; Vista la sussistenza della copertura finanziaria sull'apposito capitolo di bilancio 2/13 «Borse di studio per dottorato di ricerca»; Visto il vigente statuto; Decreta: Art. 1. Istituzione Presso l'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» e' istituito il XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai sottoelencati corsi di dottorato di ricerca. Per ciascun dottorato vengono indicati i connotati essenziali. ----> Vedere Tabelle da pag. 90 a pag. 94 della G.U. <---- Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le relative convenzioni siano stipulate entro il termine di scadenza del bando stesso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso noto esclusivamente tramite i supporti informatici del sito Internet dell'Ateneo (http://www.uniparthenope.it). L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Requisiti di ammissione Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti del dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il titolo accademico prima della data di espletamento del concorso di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta. Cittadini stranieri extracomunitari Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito l'accesso al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice, senza borsa di studio e in soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto. Domande di ammissione Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera secondo lo schema allegato (All. n. 1) al presente bando, devono essere dirette al rettore dell'Universita' degli studi «Parthenope» di Napoli e presentate o inviate all'Ufficio affari generali, via Acton, 38 - 80133 Napoli, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore); tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e precisione, il candidato deve indicare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne coniugate), la data ed il luogo di nascita e la residenza; b) la propria cittadinanza; c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare; d) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice (solo per i cittadini extracomunitari, che non intendono partecipare alle prove concorsuali); e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e stranieri); f) l'esatta denominazione della laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; h) le lingue straniere conosciute; i) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa, per il periodo di durata del corso; j) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; k) di aver preso visione del bando di concorso; l) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico) con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio. Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata la ricevuta del versamento di Euro 10,50 (euro dieci/50) effettuato - a titolo di concorso spese dei servizi inerenti il concorso - sul c/c postale n. 20137816 intestato a Universita' degli studi «Parthenope» di Napoli Entrate non cod. Tes C/O CUAS Venezia - 30175 Mestre (codice versamento 8001). Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum. Prove d'esame Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove si svolgeranno secondo le modalita' indicate nella tabella specifica di ciascun dottorato. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate dal rettore, sentiti i rispettivi collegi dei docenti. Ogni commissione sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. Ammissione ai corsi Espletate le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria, al momento dell'approvazione della graduatoria, richiede contemporaneamente a tutti i candidati presenti nella graduatoria stessa domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. Solo agli effettivi ammessi al corso viene richiesta la presentazione della documentazione di rito. In caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma 1 del presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Domanda di iscrizione I concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, pena la decadenza, domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato da compilarsi su apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria, contenente le seguenti dichiarazioni: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata del corso suindicato; b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso; c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento di ateneo; e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata; f) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, occasionali e di breve durata, a darne comunicazione all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato; g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato; h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo; nonche' le seguenti autocertificazioni relative al possesso: della cittadinanza; del diploma di laurea. Per abbreviare l'iter del procedimento di riscontro, da parte dell'amministrazione, delle dichiarazioni rese, puo' essere esibita copia del certificato di laurea posseduto, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999. I candidati ammessi al corso devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4x4,5), firmate a tergo; ricevuta del versamento della 1ª rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a Euro 313,49 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 20137816 intestato a Universita' degli studi «Parthenope» di Napoli Entrate non cod. Tes C/O CUAS Venezia - 30175 Mestre (codice versamento 8002) (solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio). Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo di Euro 10.561,54 (assoggettabile al contributo previdenziale 1NPS a gestione separata) per il primo anno di corso, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione, a seguito di provvedimento rettorale, di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara' revocata per la frazione di anno seguente alla data della rinuncia o esclusione. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta a Euro 623,36 annue cosi' suddiviso: 1ª rata: Euro 313,49 (all'atto dell'iscrizione) 2ª rata: Euro 309,87 (entro il 30 aprile 2005). Obblighi dei dottorandi 1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. 3. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. 4. E consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato. 6. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. 7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso la revoca della borsa di studio ha effetto dal mese successivo. 8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi «Parthenope» di Napoli e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, secondo le modalita' fissate dal regolamento di ateneo. Conseguimento titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento di ateneo. Norme di riferimento Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale 30 aprile 1999 e al «Regolamento in materia di dottorato di ricerca» emanato con decreto rettorale n. 234 del 4 maggio 2001 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'amministrazione universitaria con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' degli studi «Parthenope» di Napoli http://www.uniparthenope.it Napoli, 8 luglio 2004 Il rettore: Ferrara