IL DIRETTORE GENERALE

    Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi per quanto applicabile;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 198,  con
particolare riferimento all'art. 38, comma 4;
    Visto   il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 83,  con
particolare riferimento all'art. 30, comma 16;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa in data 26 agosto
2004,  che  stabilisce le modalita' e le procedure di valutazione per
l'avanzamento  a  scelta  per  esami al grado di maresciallo aiutante
sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
    Visto  il  decreto  del Ministro della difesa in data 14 novembre
2003,  con il quale e' stato stabilito per l'anno 2002 in cinquecento
unita'  il  numero  delle promozioni al grado di maresciallo aiutante
s.U.P.S.;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                              Requisiti
    All'avanzamento  a scelta per esami per il conferimento del grado
di  maresciallo  aiutante  s.U.P.S. dell'Arma dei carabinieri possono
partecipare,  per  l'anno  2002,  coloro  che  rivestano  il grado di
maresciallo  capo  in  servizio  permanente e con anzianita' di grado
antecedente  al  1° gennaio 2001 che ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Ministro della difesa in data 26 agosto 2004:
      a) siano  fisicamente idonei al servizio militare o siano stati
giudicati  permanentemente  non idonei in modo parziale ai servizi di
istituto;
      b) non  siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanna penale
per delitto non colposo;
      c) abbiano  riportato  in  sede  di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  triennio,  la  qualifica non inferiore a «NELLA
MEDIA» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non siano incorsi
in sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
      d) non   risultino   rinviati  a  giudizio  o  ammessi  a  riti
alternativi  per  delitto  non  colposo,  o sottoposti a procedimenti
disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del
grado;
      e) non  siano  stati  condannati con sentenza definitiva ad una
pena  non  inferiore  a  due  anni  per  delitto non colposo compiuto
mediante   comportamenti   contrari   ai   doveri  di  fedelta'  alle
Istituzioni   ovvero  lesivi  del  prestigio  dell'Amministrazione  e
dell'onore militare;
      f) non  risultino  in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
    I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
al  concorso.  I  requisiti  previsti  alle  lettere b), d), e) e f),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'Amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  chiusura  dei  lavori  della
commissione giudicatrice.