In  esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2453
assunta  nella  riunione  del  29 settembre  2004  e'  indetto avviso
pubblico per l'attribuzione di:
      incarico  quinquennale  di  direzione  di struttura complessa -
disciplina  di  cardiologia per la struttura organizzativa complessa:
cardiologia presso il presidio ospedaliero di Borgosesia.
    Le   modalita'   di   attribuzione  del  predetto  incarico  sono
disciplinate  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997,  n. 484,  dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal
decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229 e dal decreo legislativo
28 luglio 2000, n. 254.
    Per  la  partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

                Requisiti generali per l'ammissione.

    cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
    idoneita'   fisica   all'impiego.  L'accertamento  dell'idoneita'
fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette  e'  effettuato  a cura dell'A.S.L. prima dell'immissione in
servizio;  il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale  dipendente  dagli  istituti,  ospedali ed enti di cui agli
articoli 25   e  26,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 dicembre  1979,  n. 761  e'  dispensato  dalla  visita
medica.
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato  attivo  nonche',  coloro  che siano stati dispensati
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego  stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile.

                Requisiti specifici per l'ammissione.

      a) iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei  medici, attestata da
certificazione  in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di  uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla
selezione,  fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo  in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
      b) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o  disciplina  equipollente,  e  specializzazione  nella
disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio
di  dieci  anni  nella disciplina. L'anzianita' di servizio utile per
l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso
amministrazioni  pubbliche,  istituti  di ricovero e cura a carattere
scientifico,   istituti   o   cliniche   universitarie   e   istituti
zooprofilattici  sperimentali  salvo  quanto  previsto dai successivi
articoli.  E' valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico,
di  supplenza o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello
prestato  con  qualifiche  di  volontario, di precario, di borsista o
similari,  ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del   decreto-legge   23 dicembre   1978,   n. 817,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  19 febbraio  1979, n. 54. Il triennio di
formazione  di  cui  all'art. 17  del  decreto  del  Presidente dalla
Repubblica  20 dicembre  1979, n. 761, e' valutato con riferimento al
servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine
nelle  certificazioni  dovranno essere specificate le date iniziali e
terminali  del  periodo prestato in ogni singola disciplina. Ai sensi
del  decreto  23 marzo  2000,  n. 184  nell'ambito  del  requisito di
anzianita'  di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di  specializzazione,  dall'art. 5,  comma 1, lettera b), del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  10 dicembre  1997,  n. 484,  e'
valutabile  il  servizio  prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e  del  Ministero  della  sanita'  in  base  ad accordi nazionali. Il
servizio  predetto e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto  rapportato  a  quello  dei  medici  dipendenti  delle aziende
sanitarie.   I   certificati   di  servizio,  rilasciati  dall'organo
competente,  devono  contenere l'indicazione dell'orario di attivita'
settimanale.  Il Servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del
rapporto  convenzionale  con  riferimento  alla  specializzazione  in
possesso.  Ai  fini  della  valutazione  dei servizi prestati e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
Ai  fini  del  presente regolamento le specializzazioni in medicina e
chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati ed aggiornati ai
sensi   degli  articoli 1,  comma  2,  e  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo  8 agosto 1991, n. 257, sono prese in considerazione solo
se  il  relativo  corso  di  formazione  e'  iniziato prima dell'anno
accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti
elenchi  dopo  il  predetto  anno  accademico.  A  partire  dall'anno
accademico  1991/1992  la  tipologia delle specializzazioni e' quella
indicata  nei  predetti  elenchi.  Fermo  restando la rilevanza degli
indirizzi ed orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso
e'  iniziato  prima  dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed
orientamenti,  eventualmente indicati sui diplomi relativi a corsi di
specializzazioni iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
      c) curriculum  ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 in cui sia documentata una
specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 6  del  decreto  del Presidente della Repubblica succitato.
Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui allo stesso art. 6,
comma  1,  si  prescinde  dal  requisito  della  specifica  attivita'
professionale;
      d) attestato  di  formazione manageriale. Fino all'espletamento
del  primo  corso  di  formazione  manageriale  di cui all'art. 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484,
l'incarico  di  secondo  livello  dirigenziale  e'  attribuito  senza
l'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando l'obbligo di
acquisirlo entro un anno dall'inizio dell'incarico;
    Considerati  i  limiti  massimi  di  eta'  previsti dalla vigente
normativa  per  il  collocamento  a  riposo, dei dirigenti medici del
Servizio   sanitario   nazionale,  l'ammissione  all'incarico  potra'
avvenire  nei  confronti  di quei candidati la cui eta', all'atto del
conferimento  dell'incarico  stesso,  sia  tale  da  non superare, al
termine  finale  dei  cinque  anni, il sessantacinquesimo anno, fatta
salva    l'applicazione    dell'art. 16   del   decreto   legislativo
n. 503/1992.
    Nei  confronti  dei soggetti appartenenti gia' al secondo livello
dirigenziale  presso altre aziende di Servizio sanitario nazionale e'
possibile   derogare   alla   durata  quinquennale  dell'incarico  in
relazione al raggiungimento del limite massimo di eta'. Si rinvia, al
riguardo  alle  circolari  del  Ministro della sanita' n. 1221 del 10
maggio 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1996) e n. 900.1/5.1.38.44/583 del 3 marzo 1997.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non
ammissibilita' all'avviso.

                    Presentazione delle domande.

    Le domande di ammissione redatte su carta semplice ed indirizzate
al   direttore   generale  dell'azienda  sanitaria  locale  n. 11  di
Vercelli,   devono  essere  presentate  entro  il  trentesimo  giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  presente avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  all'azienda sanitaria locale
n. 11 - corso M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli.
    Si  precisa  che  per  la  domanda inoltrata a mezzo del servizio
postale  la  data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    Qualora  la  scadenza  coincida con giorno festivo, il termine di
presentazione  s'intende  prorogato  al  primo  giorno successivo non
festivo.
    Il  ritardo  nella  presentazione  della  domanda alla sede sopra
indicata,   quale   ne   sia   la  causa,  anche  se  non  imputabile
all'aspirante,   comporta   la  non  ammissibilita'  di  quest'ultimo
all'avviso.
    Nella  domanda  gli  aspiranti  devono indicare, sotto la propria
responsabilita':
      a) il cognome e nome;
      b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
      d) il  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
      e) le eventuali condanne penali riportate;
      f) i titoli di studio posseduti;
      g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
      h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      i) i   servizi   prestati   come   impiegati  presso  pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause  di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
    Nella  domanda di ammissione all'avviso l'aspirante deve indicare
il  domicilio  presso  il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla precedente lettera b).
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  la  firma  del  candidato  in calce alla
domanda non e' piu' soggetta ad autenticazione.
    Non  saranno  comunque  prese  in  considerazione  le  domande di
partecipazione che perverranno all'azienda prive della sottoscrizione
del candidato.
    L'amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, o
per  eventuali  disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

              Documentazione da allegare alla domanda.

    Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
      1)   certificazioni   comprovanti  il  possesso  dei  requisiti
specifici di ammissione;
      2)  curriculum  professionale, datato e firmato dall'aspirante.
Il   curriculum   professionale   dovra'   essere   documentato   con
riferimento:
        a)  alla  tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
        b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
        c)   alla   tipologia   qualitativa   e   quantitativa  delle
prestazioni effettuate dal candidato;
        d)  ai  soggiorni  di studio o di addestramento professionale
per  attivita'  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane  o  estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
        e)  alla  attivita'  didattica  presso corsi di studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
        f)   alla  partecipazione  a  corsi,  congressi,  convegni  e
seminari,  anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di
cui   all'art. 9   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    I  contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla succitata
lettera  c),  (tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate   dal   candidato)  e  le  pubblicazioni,  possono  essere
autocertificati  dal  candidato  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      3)  Un  elenco  in  triplice  copia,  in  carta  semplice,  dei
documenti e dei titoli presentati.
    I  titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata  ai sensi di legge; ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
    Con  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' possibile
comprovare la conformita' all'originale della copia di pubblicazione,
ovvero  di  tjtoli  di  studio  o  di  servizio  o di altro documento
ritenuto  utile  ai  fini della formulazione dell'elenco degli idonei
(articoli 19 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445).
    Le  dichiarazioni  sostitutive  rese dai candidati ai sensi degli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000  dovranno  contenere tutti gli elementi utili e necessari
ai  fini  della  valutazione,  secondo le indicazioni specificate nel
fac-simile  di  domanda  e  nelle  note  di compilazione, allegate al
presente  bando;  dichiarazioni  carenti  in tutto o in parte di tali
elementi potranno determinare l'esclusione dalla valutazione.
    La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' e' resa e
sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del dipendente addetto,
ovvero  presentata  unitamente ad una copia fotostatica ancorche' non
autenticata  di un documento di identita' del sottoscrittore, qualora
sia   inviata   per   posta   o   presentata   da   persona   diversa
dall'interessato.
    E'  riservata  a questa amministrazione la facolta' di richiedere
quelle  integrazioni,  rettifiche e regolarizzazioni di documenti che
saranno legittimamente attuabili e necessarie.
    Le  pubblicazioni  devono  essere  edite a stampa e integralmente
prodotte.
    Saranno  presi  in  considerazione esclusivamente quei servizi ed
attivita'  le  cui  attestazioni risulteranno sottoscritte dal legale
rappresentante  dell'ente  presso cui i servizi ed attivita' medesimi
sono stati prestati o da suo delegato.
    Non  si  terra'  conto  delle  domande  di partecipazione ne' dei
documenti  di rito o titoli di merito presentati dopo la scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande medesime.

             Modalita' di attribuzione degli incarichi.

    L'incarico  sara'  conferito  a  tempo  determinato dal direttore
generale  sulla  base  di una rosa di candidati idonei selezionati da
un'apposita  commissione  nominata  dal direttore generale e composta
dal  direttore  sanitario,  che  la  presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una
struttura  complessa  della  disciplina oggetto dell'incarico, di cui
uno  individuato  dal  direttore  generale  ed  uno  dal  Collegio di
direzione.
    La  Commissione  di  cui  all'art. 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n. 502  accerta  l'idoneita'  dei candidati sulla
base:
      di  un  colloquio  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali  nella  specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e di direzione con riferimento
all'incarico da svolgere;
      della  valutazione del curriculum professionale come piu' sopra
definito.
    L'incarico avra' durata quinquennale, con facolta' di rinnovo per
lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
    Il  dirigente  di  struttura complessa e' sottoposto, oltre che a
verifica  triennale,  anche  a  verifica al termine dell'incarico. Le
verifiche riguardano le attivita' professionali svolte ed i risultati
raggiunti  e  sono  effettuate  da  un collegio tecnico, nominato dal
direttore  generale,  e  presieduto  dal  direttore del dipartimento.
L'esito  positivo  delle  verifiche  costituisce  condizione  per  il
conferimento o la conferma dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni  vigenti  e  dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive  impartite  dalla  direzione generale o dalla direzione del
dipartimento;   mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati;
responsabilita'  grave  e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai  contratti  di lavoro. Nei casi di maggiore gravita' il direttore
generale   puo'   recedere   dal   rapporto  di  lavoro,  secondo  le
disposizioni  del  codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
    Il  dirigente  non  confermato  alla  scadenza  dell'incarico  di
direzione  di  struttura complessa e' destinato ad altra funzione con
il  trattamento  economico  relativo  alla  funzione  di destinazione
previsto    dal    contratto    collettivo   nazionale   di   lavoro;
contestualmente  viene  reso  indisponibile  un posto di organico del
relativo profilo.
    L'incarico   di  direzione  di  struttura  complessa  implica  il
rapporto    di    lavoro    esclusivo    con   l'Azienda   ai   sensi
dell'art. 15-quarter del decreto legislativo n. 502/1992.
    Il   trattamento   economico   verra'   determinato   sulla  base
dell'art. 35  e  segg.  del vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e
veterinaria.
    Il  rapporto  di  lavoro  si  costituira' con la stipulazione, ai
sensi  dell'art. 13  del  C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e
veterinaria dell'8 giugno 2000, del contratto individuale.
    L'Azienda  prima  di  procedere  alla  stipulazione del contratto
invitera'  l'assegnatario  dell'incarico  a  presentare  entro trenta
giorni  dalla  richiesta,  sotto  pena di decadenza, le dichiarazioni
sostitutive    relative    alla   documentazione   prescritta   dalle
disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro medesimo.
    Nello  stesso termine di trenta giorni l'incaricato, sotto la sua
responsabilita'  deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema
di  aspettativa dell'art. 19 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, di non avere
altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna  delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53
del  decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Scaduto inutilmente il
termine  di  cui  sopra,  l'Azienda  comunica  di  non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
    Decade dall'incarico chi sia stato assunto mediante presentazione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Per  quanto  non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento  alle  norme  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n. 502   cosi'  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
legislativo  7 dicembre  1993,  n. 517,  dal  decreto  legislativo 19
giugno 1999, n. 229 e dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254,
al  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
alle  circolari del Ministro della sanita' 10 maggio 1996, n. 1221, e
27  aprile  1998  n. DPSIV/9/11A49,  alla  nota  del  Ministero della
sanita',  prot.  n. 900.1/5.1.38.44/583  del 3 marzo 1997, al decreto
del  Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al C.C.N.L.
per l'Area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
    L'azienda  garantisce  parita'  e  pari opportunita' tra uomini e
donne  per  l'accesso  al  lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere
o  revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse
la necessita' e l'opportunita' per ragioni di pubblico interesse.
    Per   informazioni   rivolgersi   alla   struttura  organizzativa
complessa  amministrazione  del  personale - corso M. Abbiate n. 21 -
13100    Vercelli    -    tel.   0161/593753-593819   o   sul   sito:
www.asl11.piemonte.it