IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2,
lettera  i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le
procedure     finalizzate     al     reclutamento    del    personale
tecnico-amministrativo;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
approvato  con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386, concernente
le  norme  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,   n. 104,   e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita',   sottoscritto   in  data  9 agosto  2000,  relativo  al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al I biennio economico, nonche' il
C.C.N.L.  relativo  al  II  biennio  economico,  sottoscritto in data
13 maggio 2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  n. 3/2003  ed  in  particolare  l'art. 7 che ha
integrato  il  citato  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,
introducendo l'art. 34-bis;
    Vista  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale
e'  stato  approvato  il  regolamento  per  l'accesso  nei  ruoli del
personale tecnico-amministrativo;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione n. 8 del
19 dicembre 2003;
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 1509 del 3 agosto 2004 con il
quale  l'amministrazione,  accertata  la  disponibilita' del posto in
organico,    ha   autorizzato   l'avvio,   tra   l'altro,   dell'iter
amministrativo    finalizzato    all'attivazione    della   procedura
concorsuale oggetto del presente decreto;
    Vista  la  nota  prot.  n. 62065  del 4 agosto 2004, inoltrata da
questa   Universita'   alla   giunta  regionale  della  Campania,  in
applicazione   del   citato   art. 34-bis   del  decreto  legislativo
n. 165/2001    introdotto    dall'art. 7   della   legge   n. 3/2003,
successivamente  inoltrata  per  i  provvedimenti di competenza dalla
giunta   medesima  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica;
    Vista la nota prot. n. 6706/9/SP del 10 settembre 2004, acquisita
al  protocollo  di  questo  Ateneo  in data 27 settembre 2004, con la
quale  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  comunica  di non avere, allo stato, personale da
assegnare per le esigenze segnalate dall'universita';
    Vista   la   legge   del   12 marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei  predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236,  ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi 1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato   che  la  riduzione  proporzionale  sopraindicata  non
determina  il raggiungimento dell'unita' ne' a favore della categoria
dei  soggetti  disabili  ex  legge  n. 68/1999,  ne'  a  favore della
sopracitata  categorie  di  cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001,
n. 215,  e  31 luglio  2003,  n. 236,  pur comportando in relazione a
questa  ultima  categoria una frazione di posto pari a 0,18 che sara'
cumulata  con  le  frazioni  di  posto  gia'  determinatesi  e che si
determineranno  a  seguito  di future selezioni a tempo indeterminato
bandite da questo ateneo;
    Ritenuto  pertanto di poter procedere all'emanazione del presente
bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso  pubblico,  per  esami,  ad un posto di
categoria     C,    posizione    economica    C1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica  ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
di  servizi  didattico-scientifico,  che  confluira'  nel costituendo
Centro di ateneo per i servizi informativi (C.S.I.), dell'Universita'
degli studi di Napoli «Federico II» ed in particolare per lo sviluppo
e gestione dei sistemi di teledidattica (cod. rif. 04/31).