IL DIRETTORE GENERALE
    Vista  la  legge  8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
    Vista  la  legge  6 marzo  2001, n. 64, recante: «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
    Visto  il  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77, recante:
«Disciplina  del  Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della
legge 6 marzo 2001, n. 64»;
    Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: «Provvidenze in
favore dei grandi invalidi»;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
    Visto il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante: «Proroga
o  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni legislative»,
convertito  con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed
in  particolare l'art. 2 del predetto decreto legge, che ha differito
al  1° gennaio  2006  l'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo
5 aprile  2002, n. 77 ad eccezione delle disposizioni di cui all'art.
3, comma 1, entrate in vigore il 1° gennaio 2005;
    Visto  in  particolare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
5 aprile  2002,  n. 77, che prevede l'ammissione alla prestazione del
servizio  civile  su  base  volontaria  dei cittadini italiani, senza
distinzione  di  sesso,  che alla data di presentazione della domanda
abbiano  compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
di eta';
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
n. 53529/I.1,    del    10 novembre    2003,    concernente:   «Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»;
    Vista  la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
in  data  8 aprile  2004,  concernente:  «Progetti di servizio civile
nazionale e procedure di selezione dei volontari»;
    Rilevato   che  alla  data  odierna,  in  relazione  ai  progetti
presentati  dagli  enti  entro  il  31 gennaio  2005,  secondo quanto
previsto   dalla  citata  circolare  dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile dell'8 aprile 2004, sono stati approvati dall'Ufficio
n. 52  progetti,  di cui n. 31 relativi a progetti pluriennali, n. 21
per  l'accompagnamento  dei  grandi invalidi e dei ciechi civili, che
consentono  di avviare al servizio complessivamente n. 867 volontari,
di  cui  n. 799 per progetti pluriennali, n. 68 per l'accompagnamento
dei grandi invalidi e dei ciechi civili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Generalita'
    E'  indetto un bando per la selezione di 867 volontari da avviare
al servizio nell'anno 2005 nei progetti di servizio civile in Italia,
di  cui  all'elenco contenuto nell'Allegato 1, approvati dall'Ufficio
Nazionale  per  il Servizio Civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi
dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
    L'impiego  dei  volontari  nei  progetti  decorre  dalla data che
verra'  dall'Ufficio  comunicata agli enti e ai volontari, secondo le
procedure  e  le  modalita'  indicate al successivo art. 5, a seguito
dell'esame delle graduatorie.
    La durata del servizio e' di dodici mesi.
    Il  periodo  di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a
richiesta   dell'interessato,   ai   fini   del   diritto   e   della
determinazione  della misura dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di
copertura   previdenziale  figurativa  riservato  agli  obiettori  di
coscienza in servizio civile obbligatorio.
    Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico
di Euro 433, 80 euro mensili.
 
          Note all'art. 1.
              Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione
          rappresenta  il totale dei volontari richiesti dai progetti
          approvati.
              La  durata  del  servizio  e'  di  dodici  mesi.  Per i
          volontari  subentranti  la  predetta  durata  e' ridotta al
          periodo  che  intercorre  dalla data di inizio del servizio
          presso l'ente fino al termine del progetto.
              Il  compenso  ai  volontari e' corrisposto dall'Ufficio
          mediante  accreditamento  diretto  delle  somme  dovute sul
          libretto postale nominativo.
              Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata
          dall'Ufficio a favore degli stessi.