IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante: «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Visto il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, recante: «Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative», convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004, n. 306 ed in particolare l'art. 2 del predetto decreto legge, che ha differito al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, entrate in vigore il 1° gennaio 2005; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che prevede l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria dei cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'; Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile n. 53529/I.1, del 10 novembre 2003, concernente: «Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale»; Vista la circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 aprile 2004, concernente: «Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari»; Rilevato che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 31 gennaio 2005, secondo quanto previsto dalla citata circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile dell'8 aprile 2004, sono stati approvati dall'Ufficio n. 52 progetti, di cui n. 31 relativi a progetti pluriennali, n. 21 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, che consentono di avviare al servizio complessivamente n. 867 volontari, di cui n. 799 per progetti pluriennali, n. 68 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili; Decreta: Art. 1. Generalita' E' indetto un bando per la selezione di 867 volontari da avviare al servizio nell'anno 2005 nei progetti di servizio civile in Italia, di cui all'elenco contenuto nell'Allegato 1, approvati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito: «l'Ufficio») ai sensi dell'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64. L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verra' dall'Ufficio comunicata agli enti e ai volontari, secondo le procedure e le modalita' indicate al successivo art. 5, a seguito dell'esame delle graduatorie. La durata del servizio e' di dodici mesi. Il periodo di servizio civile prestato e' riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio. Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433, 80 euro mensili.
Note all'art. 1. Il numero dei posti per i quali e' indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati. La durata del servizio e' di dodici mesi. Per i volontari subentranti la predetta durata e' ridotta al periodo che intercorre dalla data di inizio del servizio presso l'ente fino al termine del progetto. Il compenso ai volontari e' corrisposto dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo. Per i volontari e' prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore degli stessi.