IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2,
lettera  i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le
procedure   finalizzate   al   reclutamento   del  personale  tecnico
amministrativo
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione,
approvato  con decreto rettorale 17 giugno 1998, n. 2386, concernente
le  norme  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n. 104,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998 n. 191;
    Visti  il  decreto  ministeriale  n. 509  del  3 novembre  1999 e
successive  modificazioni  ed integrazioni ed il decreto ministeriale
del  4  agosto  2000 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
    Visti  i  CC.CC.NN.LL.  del  personale tecnico-amministrativo del
comparto  universita'  sottoscritti in data 9 agosto 2000 e 13 maggio
2003;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
reqolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  n. 3/2003  ed  in  particolare  l'art. 7 che ha
integrato  il  citato  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165,
introducendo l'art. 34-bis;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale
e'  stato  approvato il regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli
del personale tecnico-amministrativo;
    Viste  le  delibere  del  consiglio  di  amministrazione n. 8 del
12 dicembre 2003 e n. 31 del 28 ottobre 2004;
    Visto  il decreto direttoriale n. 2134 del 9 dicembre 2004 con il
quale  l'Amministrazione,  accertata  la  disponibilita' dei posti in
organico,    ha   autorizzato   l'avvio,   tra   l'altro,   dell'iter
amministrativo    finalizzato    all'attivazione    delle   procedure
concorsuali oggetto del presente decreto;
    Vista  la  nota  prot. n. 87221 del 9 dicembre 2004, inoltrata da
questa   Universita'   alla   giunta  regionale  della  Campania,  in
applicazione   del   citato   ari.  34-bis  del  decreto  legislativo
n. 165/01, introdotto dall'art. 7 della legge 3/2003, successivamente
inviata  per i provvedimenti di competenza dalla giunta medesima alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
    Vista  la  nota  prot.  n. DFP/1642/05 del 14 gennaio 2005 con la
quale  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  - comunica di non avere, allo stato, personale da
assegnare per le esigenze segnalate dall'Universita';
    Vista   la   legge   del  12  marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei predetti soggetti la statuizione di' una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n. 236, ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  5, commi 1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato   che  la  riduzione  proporzionale  sopraindicata  non
determina  il raggiungimento dell'unita' ne' a favore della categoria
dei  soggetti  disabili  ex  legge  n. 68/1999,  ne'  a  favore della
sopracitate  categorie di cui ai DD.LLgg.ss. 8 maggio 2001, n. 215, e
31  luglio 2003, n. 236, pur comportando in relazione a questa ultima
categoria, con riferimento a ciascuna procedura concorsuale di cui al
presente  bando,  una  frazione  di  posto  che sara' cumulata con le
frazioni  di  posto  gia'  determinatesi  e  che  si determineranno a
seguito  di  future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo
Ateneo;
    Ritenuto,   pertanto  di  poter  procedere  all'emanazione  delle
seguenti procedure concorsuali;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    Sono indette le seguenti procedure concorsuali, per esami, per il
reclutamento di sei unita' di categoria D, posizione economica D1.
      A.  Concorso  pubblico,  per esami, ad un posto di categoria D,
posizione   economica   D1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  per le esigenze del dipartimento di matematica e
applicazioni «R. Caccioppoli» (cod. rif. 05/01);
      B.  Concorso  pubblico,  per esami, a due posti di categoria D,
posizione   economica   D1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  per le esigenze del portale di Ateneo (cod. rif.
05/02);
      C.  Concorso  pubblico,  per esami, ad un posto di categoria D,
posizione   economica  D1,  area  amministrativa-gestionale,  per  le
attivita' di informazione dell'Universita' (cod. rif. 05/03);
      D.  Concorso  pubblico,  per esami, ad un posto di categoria D,
posizione   economica  D1,  area  amministrativa-gestionale,  per  le
esigenze   degli   uffici  afferenti  alla  direzione  amministrativa
dell'Universita' (cod. rif. 05/04);
      E.  Concorso  pubblico,  per esami, ad un posto di categoria D,
posizione   economica  D1,  area  amministrativa-gestionale,  per  le
esigenze degli uffici afferenti alla ripartizione del personale (cod.
rif. 05/05).